Dal 1° ottobre 2022, salvo proroghe di eventuali 15 mesi, sarà necessario apporre sull’etichetta dei vini commercializzati nel Regno Unito, l’indicazione dell’importatore.
A seguito delle diverse richieste di chiarimento pervenute ai nostri uffici, Unione Italiana Vini ha approfondito con le autorità britanniche la definizione importatore.
Di seguito, la risposta delle autorità britanniche:
«L’importatore in relazione alla normativa sul vino è definito all’articolo 46 (d) del 2019/33. Per “importatore” si intende una persona fisica o giuridica o, un gruppo di tali persone, stabilita nell’Unione che si assume la responsabilità di mettere in circolazione merci non unionali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 24, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Di conseguenza, l’importatore ritiene che l’obbligo di assumersi la “responsabilità” riguardi specificamente l’integrità del vino e la sua idoneità a essere immesso sul mercato del Regno Unito. In molti casi la responsabilità dell’importatore può estendersi anche alla gestione delle procedure di sdoganamento, ma questo non è un requisito specifico stabilito dalla legge sul vino e le procedure di sdoganamento sono svolte anche da un trasportatore, da uno spedizioniere o da un vettore. Pertanto, l’importatore deve assumersi le responsabilità di cui all’articolo 5, paragrafo 24, del regolamento (UE) n. 952/2013. Può anche assumersi le responsabilità relative agli accordi doganali e alle accise, ma questo non è un obbligo e, come ho già notato, è spesso svolto da un trasportatore, uno spedizioniere o un vettore.».
Per ragioni di completezza è necessario evidenziare cosa si intende per merci non unionali. All’articolo 5 par. 23 e 24 del Regolamento (UE) n. 952/2013 sono contenute le definizioni rispettivamente di merci unionali e merci non unionali.
Al par. 23 si legge: «merci che rientrano in una delle categorie seguenti: a) merci interamente ottenute nel territorio doganale dell’Unione, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell’Unione; b) merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione da paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica; c) merci ottenute o prodotte nel territorio doganale dell’Unione esclusivamente da merci di cui alla lettera b) oppure da merci di cui alle lettere a) e b);».
Mentre al par. 24 del medesimo articolo si evince che le merci non unionali sono diverse da quelle del punto 23 o che hanno perso la posizione doganale di merci unionali. Per questo motivo, le merci non unionali si definiscono in maniera residuale da quelle che non sono merci unionali.
È stato chiesto, inoltre, se fosse possibile indicare la partita IVA britannica e il numero EORI. La risposta è stata la seguente: «Il numero EORI del Regno Unito e la registrazione IVA sono questioni di competenza dell’HMRC (HM Revenue and Customs). A questo proposito, trattandosi di una materia che esula dal perimetro delle competenze assegnate al DEFRA, la DIT (Department of International Trade) Italia approfondirà ulteriormente la questione con i colleghi dell’HMRC e vi fornirà un riscontro. Come già detto, è possibile che l'”importatore” sia anche la stessa azienda registrata presso l’HMRC ai fini delle accise e dell’IVA.».
Come accennato, le regole sull’entrata in vigore della definizione di importatore nel Regno Unito sono in fase di consultazione tra le autorità britanniche e, prossimamente, saranno diffuse attraverso il portale del governo britannico che fornisce tutti i dettagli sulla normativa relativa all’importazione di vino del Regno Unito e consultabile al link: https://www.gov.uk/guidance/importing-selling-and-labelling-wine.
Infine, come si è già accennato precedentemente, non è da escludere una possibile proroga fino al 1° gennaio 2024, così da poter permettere di ultimare e di definire gli ultimi quesiti che potrebbero rallentare il processo di importazione verso il Regno Unito.
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