il Parlamento europeo ha adottato il Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR).
I. Contesto
Gli imballaggi, essenziali per la protezione dei prodotti, hanno un impatto considerevole sull’ambiente. Consumano 40% delle plastiche e 50% della carta usata nell’Unione europea e rappresentano 36% dei rifiuti comunali solidi. La problematica risulta essere particolarmente pesante per quanto riguarda i rifiuti di plastica, molto difficili da riciclare. Il regolamento interviene nell’ambito del Green Deal e del Piano d’azione per l’economia circolare.
II. Procedura
In novembre 2022 la Commissione europea, che ha l’iniziativa in materia legislativa, ha pubblicato una proposta di regolamento destinato a sostituire la direttiva 94/62 del 31 dicembre 1994. Un regolamento, direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri, permetterà un’armonizzazione più rapida e più completa delle regole relative agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio in tutto il territorio dell’Unione. Per diventare definitiva, questa proposta doveva essere discussa e, in seguito, approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Un accordo sul testo è stato trovato dagli Stati Membri il 15 marzo 2024 e dal Parlamento europeo il 24 aprile 2024. L’approvazione è intervenuta con la procedura di correzione successiva (“corrigendum procedure”). Tale procedura ha permesso di votare in plenaria prima della revisione del testo da parte dei giuristi linguisti. Questo implica che, dopo il controllo linguistico, il nuovo Parlamento europeo dovrà approvare formalmente il testo finale, insieme al Consiglio, anche se la presente versione può di fatto essere considerata definitiva. Comporterà un ritardo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale fino all’autunno 2024, ritardandone di conseguenza anche l’entrata in vigore.
III. Contenuto
Disposizioni sugli imballaggi
- Riduzione delle sostanze pericolose sia per la salute sia per l’ambiente presenti negli imballaggi come i metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio, cromo) e i PFAS (sostanze perfluoroalchiliche);
- Necessità per gli imballaggi di essere riciclabili. Sono previste disposizioni specifiche per gli imballaggi in plastica che devono contenere una percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post consumo, a seconda della loro tipologia e del loro formato;
- Entro il 1° gennaio 2030 dovrà essere realizzata una riduzione del peso e del volume degli imballaggi al minimo necessario per garantire la loro funzionalità, tenendo conto della loro forma e del materiale usato. Tuttavia, è prevista un’eccezione per i vini e spirits soggetti a indicazioni geografiche di origine protetta, a norma della legislazione dell’Unione. Il design dell’imballaggio deve garantire la sua funzionalità tenendo conto della finalità del prodotto e delle particolarità dovute alle occasioni di vendita, come ad esempio le vendite a scopo di regalo oppure durante gli eventi festivi;
- Entro il 1° gennaio 2030, necessità di garantire che il rapporto di spazio vuoto sia al massimo del 50% nel caso di imballaggi multipli, imballaggi di trasporto ed e-commerce;
- Necessità di un’etichettatura che contiene informazioni sul contenuto degli imballaggi. Questa etichettatura basata su pittogrammi è facile da capire anche per i consumatori portatori di handicap. Oltre all’etichetta armonizzata, gli operatori economici possono apporre sull’imballaggio un codice QR o un altro tipo di supporto di dati digitali che contenga informazioni sulla destinazione di ciascun componente separato dell’imballaggio, al fine di facilitare la selezione da parte dei consumatori.
Disposizioni sui rifiuti di imballaggi
Il regolamento prevede un obiettivo di riduzione dei rifiuti di imballaggio del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040 mediante due sistemi: il riuso e il riciclaggio.
Riuso
- Devono essere organizzati sistemi di deposito cauzionale e restituzione per permettere il riuso, se non esistono già.
- Per gli imballaggi per il trasporto o per la vendita è previsto un obiettivo di riuso del 40% entro il 1° gennaio 2030 e del 70% entro il 1° gennaio 2040. Tuttavia, questo obiettivo non si applica ai vini, vini aromatizzati e spirits. Tale esenzione è stata rivendicata dal settore vitivinicolo basandosi su due argomentazioni essenziali: da una parte si tratta di una filiera fondata sulle esportazioni e dall’altra il materiale usato per contenere il vino, il vetro, è riciclabile all’infinito. Questa deroga rappresenta un risultato importante ed è stata ottenuta grazie all’azione determinata che il settore vitivinicolo ha saputo condurre sia sul piano nazionale che a livello europeo.
Il riciclaggio
- Per permettere il riciclaggio, gli Stati membri devono organizzare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d’imballaggio.
- Entro il 31 dicembre 2025 è fissato un obiettivo generale di riciclaggio del 65% del peso per tutti i rifiuti. Obiettivi specifici sono definiti a seconda del materiale: 50% per la plastica, 25% per il legno, 70% per i materiali ferrosi, 50% per l’alluminio, 70% per il vetro e 75% per la carta e il cartone.
Entro il 31 dicembre 2030, l’obiettivo generale sale al 70% del peso, con 55% per la plastica, 30% per il legno, 80% per i metalli ferrosi, 60% per l’alluminio, 75% per il vetro e 85% per la carta e il cartone.
- Una raccolta separata deve essere organizzata per le bottiglie di plastica monouso e per i contenitori di metallo di una capacità massima di 3 litri. Questa raccolta deve rappresentare entro il 1° gennaio 2029 almeno il 90% per anno e per peso. Quest’obbligo non si applica ai vini, vini aromatizzati e spirits.
Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e sarà applicabile diciotto mesi dopo la sua entrata in vigore.