E’ stata pubblicata la circolare AGEA n. 55723 del 9 agosto 2021 concernente l’adeguamento delle disposizioni della circolare Agea n. 38017 del 24 maggio 2021 in materia di RRV e Vendemmia verde specificatamente a riguardo delle sanzioni a seguito del disposto del Reg. (UE) 2021/374.
In particolare, l’articolo 2, comma 6, del Reg. (UE) n. 2020/884 del 4 maggio 2020, per le richieste di pagamento presentate entro il 15 ottobre 2020, deroga quanto stabilito dai precedenti regolamenti e, in applicazione dell’articolo 1 comma 4 del regolamento (UE) 2021/374, che attualizza di fatto l’articolo 2 comma 6 del regolamento (UE) 2020/884, si impartiscono analoghe istruzioni alle aziende che si trovino nella situazione di minore realizzo anche per la campagna 2020/2021. Con ciò, per le domande di pagamento di saldo che verranno presentate\rilasciate entro il 15 ottobre 2021, gli Organismi Pagatori, qualora siano in grado di accertare che le eventuali ridotte realizzazioni non eseguite siano effettivamente ascrivibili alle limitazioni susseguenti la crisi scaturita dalla pandemia Covid-19, potranno provvedere al pagamento della superficie realizzata e determinata dai controlli oggettivi effettuati senza l’applicazione di alcuna sanzione, penalizzazione o riduzione, e senza l’applicazione dell’esclusione dalla misura per gli anni successivi.
Le stesse modalità operative si applicano alle domande relative alla Vendemmia Verde.
Infine, AGEA ha diramato una nota tecnica con la quale specifica che la sanzione verrà applicata se, in sede di controlli delle domande di pagamento saldo, amministrativi ed in loco, il progetto risulti essere stato realizzato parzialmente, rispetto a quanto ammesso all’aiuto, e se non sussistano le cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, ma, qualora, l’esito dei controlli dimostri che l’obiettivo generale sia stato comunque raggiunto, verrà corrisposto il contributo pari alla differenza del contributo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell’importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.
Per quanto attiene le economie, la minor spesa sostenuta rispetto a quanto reso finanziabile all’aiuto è ammessa solo come conseguenza di sconti/abbuoni, non è considerata economia la mancata realizzazione di una azione, il minor acquisto di unità del bene etc…
Solo per la campagna 2021, se in sede di verifica, si dovesse riscontrare che la minor spesa sostenuta e giustificata come economia non sia tale, in assenza di cause di forza maggiore, si procederà all’applicazione della sanzione.
AGEA-2021-0055723-Allegato-AdeguamentodellacircolareRRVinmateriadisanzioni(1)
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