E’ stata emanata da AGEA la circolare n. 0040825 integra la circolare di Agea Coordinamento n. 47789 del 29 maggio 2019.
E ,pertanto, in applicazione dell’articolo 1 del Regolamento delegato (UE) 2021/374, ed in deroga all’articolo 53, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2016/1149, in casi debitamente giustificati collegati alla pandemia di Covid-19 è consentito ai beneficiari di presentare modifiche da introdurre entro il 15 ottobre 2021 che interessano l’obiettivo dell’intera operazione già approvata nel quadro della misura Investimenti prevista all’art. 50 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, fermo restando il completamento di tutte le singole azioni in corso che fanno parte dell’operazione.
Il beneficiario comunica la modifica entro il termine che l’Organismo Pagatore fissa per il proprio territorio di competenza; per la modifica è necessaria l’approvazione preventiva dell’autorità competente, così come sancito dall’art. 1, comma 3, del Regolamento Delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021.
Limitatamente alle campagne 2019/2020 e 2020/2021 le Regioni, per favorire la realizzazione degli interventi programmati, consentono ai beneficiari di richiedere, una sola volta, la modifica della durata del progetto approvato da annuale a biennale e da biennale a triennale. A tal fine, è consentito al beneficiario di poter richiedere il pagamento in forma anticipata.
Tale durata è fissata in modo da garantire che il pagamento del contributo avvenga entro il 15 ottobre 2023.
Limitatamente alle campagne 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 è consentito ai beneficiari di apportare modifiche, anche di natura strategica, ai progetti approvati. Nel caso di modifiche attinenti alla strategia o l’obiettivo generale del progetto, è richiesta una convalida da parte dell’Ente istruttore competente. I termini e le relative modalità devono essere definiti dagli Organismi Pagatori d’intesa con le Regioni di propria competenza.
Limitatamente alle campagne 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ai beneficiari di contributi per la misura degli investimenti che non abbiano potuto realizzare la totalità delle azioni contenute nel progetto di investimento approvato, non si applicano le disposizioni sulle penalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 6 del decreto 911 del 14 febbraio 2017.
Per la misura degli Investimenti, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1 del Regolamento UE 2021/374, se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire tutte le azioni contenute in un progetto approvato a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate.
Al di fuori dei casi descritti nel precedente comma, se i controlli dimostrano che l’intero progetto non è stato completamente realizzato ma che l’obiettivo generale è stato comunque raggiunto, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell’importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.
Qualora l’importo del contributo versato ai sensi dei due precedenti commi sia superiore all’importo accertato come dovuto dopo l’esecuzione dei controlli, gli Organismi Pagatori procedono al recupero del sostegno indebitamente versato.
AGEA-2021-0040825-CircolareintegrativaINVESTIMENTI-31maggio2021
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