In vista dell’imminente uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, abbiamo ricevuto alcune segnalazioni in merito alle richieste, da parte degli importatori/clienti britannici, di modifica dei contratti commerciali di vino, con riferimento all’indicazione degli Incoterms.
Gli Incoterms sono i termini di vendita che l’acquirente e il venditore di beni concordano per le transazioni commerciali internazionali.
Le regole degli Incoterms contengono abbreviazioni di termini, come FOB (“Free on Board”), DAP (“Delivered at Place”) EXW (“Ex Works”), CIP (“Carriage and Insurance Paid To”), che dettano le condizioni per la vendita di merci in tutto il mondo.
Comprendere gli Incoterms è una parte vitale del commercio internazionale perché indicano chiaramente quali compiti, costi e i rischi sono associati all’acquirente e al venditore.
Il Regno Unito diventerà un Paese terzo a partire dal 1 ° gennaio 2021; le procedure di esportazione diventeranno inevitabilmente più costose, in quanto UK uscirà dal mercato unico e dall’Unione doganale europea e, pertanto, alcuni adempimenti non previsti per la circolazione intracomunitaria dei beni diverranno obbligatori anche per le spedizioni oltremanica.
Come parte dei preparativi per la Brexit, consigliamo, pertanto, alle imprese di tenere in considerazione questo aspetto quanto alle possibili richieste di adeguamento degli incoterms.
Il Comité Vins, l’associazione europea delle imprese vitivinicole alla quale UIV aderisce, e la Wine and Spirits Trade Association di Londra hanno reso nota una comunicazione congiunta (in allegato) nella quale raccomandano alle cantine dell’UE e agli importatori del Regno Unito di controllare congiuntamente l’intera catena di approvvigionamento e di decidere se gli incoterms devono essere modificati dopo la Brexit, a seconda del costo e del rischio a cui ciascuna parte è pronta assumere.
Ogni partecipante alla specifica catena di fornitura deve comprendere i termini del proprio contratto e la misura in cui gli incoterms standard possono essere modificati.
Nella nota congiunta, il Comité Vins e la WSTA ribadiscono che:
- Non esistono disposizioni nel quadro normativo europeo e britannico che creano obblighi di introduzione di uno specifico inconterms piuttosto che un altro, o che privano i partner commerciali dalla possibilità di utilizzare un incoterms piuttosto che un altro;
- Gli Incoterms derivano da un accordo puramente commerciale tra le parti e, pertanto, le parti devono decidere di comune accordo quale incoterm desiderano utilizzare.
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