La legge cinese sulla sicurezza alimentare è entrata in vigore nel 2015, con l’obiettivo di affrontare le crescenti preoccupazioni interne relative agli additivi alimentari impropri, alla supervisione dei prodotti alimentari, agli standard di sicurezza, alla violazione della sicurezza alimentare.
Da allora sono stati pubblicati numerose proposte legislative sulla sicurezza alimentare, a volte sovrapposte e incoerenti.
- Consultazione nazionale sull’amministrazione dell’etichettatura degli alimenti
L’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato (SAMR) ha avviato, fino al 20 dicembre, un progetto di norma sull’amministrazione dell’etichettatura degli alimenti.
I punti salienti:
- Esistono numerose disposizioni relative all’etichettatura (ingredienti, data di imbottigliamento) che sono già applicate ai sensi della norma di etichettatura alimentare GB 7718-2011 (anche in fase di revisione).
- Quando si stabilisce la responsabilità, i produttori alimentari, non gli importatori, sono considerati i principali responsabili. Ciò è anche in linea con le misure precedentemente notificate “Misure per l’ispezione e la supervisione delle etichettature alimentari preconfezionate per l’importazione e l’esportazione”;
- Viene stabilito un collegamento diretto con le disposizioni esistenti nella legge sulla sicurezza alimentare in relazione a sanzioni dovute a etichette false o inesatte;
- Obbligo di apporre l’etichetta cinese nel corso della produzione (e non nella destinazione, che è la prassi commerciale corrente), che contraddice lo standard di etichettatura degli alimenti GB 7718;
- Grande attenzione è rivolta agli additivi: i produttori di alimenti e gli operatori del settore sono incoraggiati a utilizzare il minor numero possibile di additivi.
È difficile valutare questo testo in modo indipendente a causa della mancanza di chiarezza sulla gerarchia legale con regolamenti sovrapposti.
- Consultazione nazionale in corso sull’amministrazione della registrazione delle imprese estere di produzione alimentare
L’Amministrazione generale delle dogane (GACC) ha avviato una consultazione fino al 25 dicembre (da confermare) rispetto al progetto di regolamento relativo alla gestione della registrazione delle imprese di produzione alimentare estere.
Questo regolamento sembra ampliare la portata dei prodotti per i quali è necessaria l’importazione preventiva in Cina, attualmente applicabile ad alcune categorie di prodotti alimentari.
Ai sensi del regolamento proposto:
- Un’impresa di produzione alimentare all’estero che intende esportare alimenti in Cina deve ottenere la registrazione dall’amministrazione generale delle dogane;
- Il numero di registrazione, insieme al nome e all’indirizzo del produttore, deve essere contrassegnato sulla confezione di tutti gli alimenti esportati in Cina;
- Pone un grave onere per l’autorità competente del paese in cui è situata l’impresa alimentare:
- Che ha il compito di elencare le aziende alimentari nazionali raccomandate per la registrazione GACC;
- Se si verifica un grave problema di sicurezza alimentare a causa del mancato rispetto del dovere di ispezione dell’autorità competente del paese esportatore, GACC può sospendere la propria raccomandazione alle singole imprese o la registrazione di tutte le imprese.
- La domanda di registrazione si basa sulla raccomandazione dell’autorità competente del paese esportatore e sui requisiti documentali (rapporti di ispezione);
- La decisione del GACC di registrare una società estera potrebbe basarsi su ispezioni in loco pre-esportazione da parte delle autorità cinesi, controlli spot video a distanza e altre forme di audit, se necessario.
- La registrazione è valida per 5 anni.
- Gli importatori devono stabilire un sistema di audit per garantire che gli alimenti importati siano prodotti da imprese registrate.
Da una prima analisi, le disposizioni proposte dal governo cinese sembrano molto dannose per il commercio, contrarie alle norme internazionali sulle procedure di importazione-esportazione e impraticabili in settori ad alta intensità di PMI come il vino.