E’ stata emanata la circolare AGEA, relativa all’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti e facente riferimento alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione.
Questa circolare (che sostituisce la circolare Agea Coordinamento n. 3680 del 17 gennaio 2020, nonché la circolare Agea Coordinamento n. 39883 del 2 maggio 2019) definisce le modalità ed i criteri che gli Organismi Pagatori devono seguire per la presentazione delle domande, per i controlli e per l’erogazione dei premi.
In particolare, si conferma che:
– Gli Organismi Pagatori definiscono le modalità applicative della presentazione delle domande di aiuto e provvedono all’esecuzione dei controlli ed all’erogazione degli aiuti.
– Sono ammesse solamente due modalità di pagamento delle richieste di partecipazione alla misura, in anticipo e a collaudo, senza alcun altro pagamento intermedio.
– Sono beneficiari del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. Beneficiano, altresì, del premio coloro che detengono valide autorizzazioni al reimpianto dei vigneti, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all’articolo 64 del regolamento.
– Gli aiuti sono erogati dall’OP direttamente al singolo beneficiario, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo, anche tenuto conto di quanto previsto dal DM n. 3843 del 3 aprile 2019.
– Le domande di aiuto sono presentate presso l’Organismo Pagatore competente in relazione alla Regione o P.A. di ubicazione delle superfici per le quali viene richiesto l’aiuto, ferma restando la competenza alla costituzione ed all’aggiornamento del fascicolo aziendale. Pertanto, se un produttore intende beneficiare dell’aiuto relativo alla misura in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, dovrà presentare una domanda per ciascuna Regione, all’Organismo pagatore competente per tale Regione. La domanda di aiuto è presentata entro il 31 maggio di ogni anno all’OP competente che garantisce l’apertura dei propri sistemi informativi per consentire la presentazione delle domande in congruo anticipo rispetto alla scadenza, così come previsto dall’art. 1, comma 2, del DM n. 3843 del 3 aprile 2019. Inoltre, al fine di consentire l’effettuazione dei controlli ex-ante sul campione del 5%, i richiedenti non potranno provvedere alle operazioni di estirpazione, sovrainnesto o miglioramento degli impianti del vigneto da ristrutturare o riconvertire, indicato nella domanda di aiuto, prima del 15 settembre dell’anno in cui è presentata la domanda. Il richiedente è, pertanto, tenuto a presentare domanda di pagamento secondo lo scadenzario previsto nella domanda iniziale e, comunque, entro il terzo anno successivo alla data di finanziabilità della domanda di aiuto, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, richieste e riconosciute dall’Ente Istruttore, di cui al comma 2 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 o di situazioni riconducibili all’articolo 26, comma 5 lettera a) e b), del regolamento di esecuzione.
– È prevista la possibilità di presentare domanda di variante al progetto iniziale approvato, nel caso in cui il Beneficiario richiedente riscontri la necessità di operare variazioni delle opere da eseguire, o anche di variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine. Le Regioni o gli OP possono determinare limitazioni alle richieste di Varianti anche prevedendo solo casi specifici.
Le varianti devono sottostare a tre postulati imprescindibili:
- non possono in nessun caso cambiare la Strategia del Progetto;
- non possono pregiudicare l’efficacia dei controlli ex-ante già effettuati;
- non possono in nessun caso alterare la programmazione finanziaria dell’operazione approvata.
Le domande di variante relative ai precedenti punti 1 e 2 devono essere presentate tramite il portale del SIAN prima della realizzazione dell’intervento e solo dopo l’ammissibilità della domanda di sostegno iniziale, comunque dalla campagna 2020/2021, almeno 90 giorni prima della data di termine dei lavori. La domanda di variante, debitamente motivata, deve essere trasmessa all’Ente Istruttore che dovrà procedere alla sua ricevibilità ed ammissibilità.
– Il termine di definizione delle operazioni istruttorie e la compilazione delle graduatorie di ammissibilità delle domande è fissato al 30 novembre di ogni anno.
Il termine per la definizione della finanziabilità delle domande ammissibili è fissato al 28 febbraio di ogni anno.
– La superficie minima oggetto dell’operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell’intervento comunitario è di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari.
– L’aiuto è versato solo dopo la verifica della realizzazione della superficie vitata.
Tuttavia, in base a quanto disposto all’articolo 49 del regolamento delegato e dalle disposizioni accennate in precedenza, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura massima dell’80%, prima che l’operazione di ristrutturazione venga realizzata.
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