Con il Provvedimento del 23 marzo 2021 , l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello dell’istanza e le relative istruzioni di compilazione – che si allegano per opportuna conoscenza – per il riconoscimento del contributo a fondo perduto introdotto dal decreto “Sostegno” ( art. 1 Decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021).
Tale contributo viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, che nell’anno 2019, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Inoltre, il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 come di seguito indicato:
- 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
- 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
- 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
- 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.
Il nuovo contributo spetta, in ogni caso, nella misura minima di mille euro per le persone fisiche e di 2mila euro per i soggetti diversi. L’importo massimo erogabile è invece, di 150mila euro.
Il nuovo contributo a fondo perduto, come i precedenti bonus, è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
Per la richiesta del contributo, i soggetti in possesso dei predetti requisiti sono tenuti a inviare un’istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate che curerà direttamente il processo di erogazione delle somme spettanti.
l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un’apposita Guida Operativa “Contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni” (che si allega per opportuna conoscenza) contestualmente ai predetti modello di istanza e istruzioni di compilazione.
Modalità e termini di trasmissione dell’istanza.
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle Entrate dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021.
Erogazione del contributo e attività di controllo.
Il Provvedimento precisa che l’Agenzia delle Entrate può erogare il contributo spettante:
- mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
- mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
Con riferimento ai controlli delle istanze da parte dell’Agenzia, il provvedimento distingue una prima fase di controlli “formali”, che termina con il rilascio della ricevuta di presa in carico e una seconda fase di controlli più approfonditi, nella quale avviene il riscontro dei dati indicati con le informazioni presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria.
In caso positivo, la seconda fase si conclude con la ricevuta di accoglimento e l’emissione del mandato di pagamento o il riconoscimento del credito d’imposta.
Infine, con il Provvedimento del 29 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate interviene sul citato Provvedimento, nella parte riguardante la determinazione del valore del contributo a fondo perduto per i soggetti “start up”, che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Nello specifico, viene chiarito che, per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.
Per quanto concerne la quantificazione del contributo, per i soggetti in questione la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Restano fermi il limite massimo di ricavi o compensi per l’ammissione al beneficio e gli importi minimi e massimi del contributo.
Conseguentemente alla nuova interpretazione sulla determinazione del contributo in parola, con il Provvedimento in esame vengono, altresì, adeguate le istruzioni al modello mentre rimangono valide le specifiche tecniche già approvate con il precedente Provvedimento del 23 marzo 2021.
istruzioni operative compilazione 29.03.2021
Agenzia Entrate presentazione 24.03.2021
Devi essere connesso per inviare un commento.