Nel contesto della crisi del COVID-19, la Commissione Europea ha reso pubbliche alcune raccomandazioni volte a permettere di garantire la protezione della salute senza compromettere l’accesso a beni e servizi.
È richiesto agli Stati Membri di non prendere misure che mettano in pericolo il mercato unico, in particolare le catene di approvvigionamento e di non attuare pratiche sleali.
La circolazione di beni e servizi
- Il settore dei trasporti è essenziale per garantire la continuità dell’economia. Un’azione collettiva e coordinata è indispensabile. I servizi di trasporto d’urgenza devono avere la priorità nell’ambito del sistema dei trasporti.
- Le misure di controllo non devono compromettere la continuità dell’attività economica e devono preservare l’operatività delle catene di approvvigionamento. Questo è di particolare importanza per i prodotti e dispositivi medici.
- La circolazione a titolo professionale per garantire il trasporto delle merci e dei servizi deve essere resa possibile. È opportuno facilitare la circolazione nelle condizioni di sicurezza dei conduttori stradali e ferroviari, dei piloti degli equipaggi sia all’interno che all’esterno delle frontiere.
- Quando gli Stati Membri impongono restrizioni al trasporto delle merci e dei passeggeri per motivi di salute pubblica, queste restrizioni devono essere:
- trasparenti ovvero fondate su documenti pubblici;
- giustificate per ragioni scientifiche e basate su raccomandazioni dell’Organismo mondiale della salute (OMS) e del Centro europeo della prevenzione delle malattie (ECDC);
- proporzionate cioè limitate allo stretto necessario;
- non discriminatorie.
- Qualsiasi restrizione in materia di trasporto deve essere notificata in un termine ragionevole alla Commissione e agli Stati Membri.
L’approvvigionamento delle merci
- Gli Stati Membri devono preservare la libera circolazione di tutte le merci, in particolare dei medicinali, delle apparecchiature mediche, dei prodotti alimentari essenziali e deperibili e del bestiame.
- Nessuna certificazione supplementare deve essere imposta alle merci che circolano legalmente nell’ambito dell’UE.
- I lavoratori del settore dei trasporti, specialmente quelli che consegnano le merci essenziali, devono poter circolare attraverso le frontiere per quanto necessario e la loro sicurezza non deve essere compromessa.
- Gli Stati Membri devono garantire un approvvigionamento costante per soddisfare i bisogni, per evitare il panico e il rischio di congestione pericolosa nei negozi.
Le misure nell’ambito della salute
- Devono essere prese misure appropriate nei confronti delle persone identificate come a rischio in materia di sanità pubblica. Devono avere accesso a cure adatte secondo criteri di priorità.
- Conformemente alle buone pratiche stabilite dalle autorità sanitarie degli Stati Membri, si raccomanda di adottare alle frontiere esterne il metodo seguente:
- istituire misure preventive di screening in entrata per valutare l’esistenza di sintomi e/o di un’esposizione al COVID-19 per i viaggiatori in provenienza da paesi oppure zone colpite dall’infezione;
- fornire materiale informativo da distribuire ai viaggiatori che arrivano da oppure partono per le zone colpite dall’infezione;
- istituire misure di controllo in uscita per valutare l’esistenza di sintomi e/o d’esposizione al COVID-19 per i viaggiatori in provenienza da zone colpite dall’infezione. Quelli identificati come esposti oppure contaminati dal Covid-19 non devono essere autorizzati a viaggiare;
- isolare i casi sospetti e trasferire i casi accertati in strutture sanitarie.
Frontiere esterne
- Tutte le persone, aventi o meno la cittadinanza di uno Stato Membro dell’UE, che passano le frontiere esterne per entrare nello spazio Schengen devono essere sottoposte a controlli sistematici al passaggio della frontiera.
- Gli Stati Membri hanno la possibilità di rifiutare l’entrata di nazionali in provenienza da paesi terzi e non residenti se presentano sintomi oppure sono stati particolarmente esposti a rischi d’infezione e sono quindi considerati come una minaccia per la salute pubblica.
- Misure alternative al rifiuto dell’ingresso, come l’isolamento oppure la quarantena, possono essere applicate se sono considerate come più efficaci.
- La decisione di diniego d’ingresso deve essere proporzionata e non discriminatoria.
Frontiere interne
- Gli Stati Membri possono ristabilire temporaneamente dei controlli alle frontiere interne se è giustificato per motivi di politica pubblica o di sicurezza interna. La reintroduzione dei controlli alla frontiera deve essere notificata in accordo con il codice delle frontiere di Schengen.
- Questi controlli devono essere applicati in maniera proporzionata e considerando lo stato di salute degli individui interessati. Non si può rifiutare l’entrata a persone chiaramente malate ma devono essere prese misure appropriate (isolamento oppure trasferimento in strutture sanitarie).
- La realizzazione di controlli di salute delle persone che entrano nel territorio degli Stati Membri non richiede l’introduzione formale di controlli alle frontiere.
- Per i cittadini dell’UE si applicano le garanzie previste dalla direttiva sulla libera circolazione, in particolare deve essere garantita la non discriminazione tra i cittadini di uno Stato Membro e i cittadini di altri Stati Membri dell’UE.
- Gli Stati Membri devono permettere e facilitare la circolazione dei lavoratori frontalieri.
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