Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020 (Serie Generale n. 162) è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2020, con cui è stato disposto il differimento, dal 30 giugno 2020 al 20 luglio 2020, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali. In particolare, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (Isa), la proroga riguarda i versamenti delle imposte dirette (Irpef e Ires), dell’Iva e dell’Irap, ove non sussistano le condizioni per l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 24 del “Decreto Rilancio”, con cui è stata disposta la cancellazione del versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata di acconto Irap 2020. Nel caso in cui i versamenti in parola vengano effettuati dal 21 luglio al 20 agosto 2020, le somme dovute devono essere maggiorate dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
La proroga in parola, nello specifico, si applica:
- ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano, per ciascun indice, ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi;
- ai soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- ai soggetti che applicano il regime forfetario;
- ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese (ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR).
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