Il Regolamento (UE) 934/2019, applicabile a decorrere dal 7 dicembre 2019, ha mantenuto l’autorizzazione della pratica dei dischi di paraffina pura impregnati di isotiocianato di allile per il trattamento dei vini e dei mosti con le stesse condizioni e limiti d’uso previsti nel Regolamento 606/2009 ma con una formulazione diversa. E’ indicato all’Allegato I parte A, Tabella 1, 9 ”pratica consentita soltanto in Italia purché conforme alla legislazione nazionale”. Questo implica la pubblicazione in diritto interno italiano di un testo che autorizzi questa pratica.
Alla domanda di Unione Italiana Vini, il MIPAAF ha pubblicato il DM n. 682 “Impiego dell’isotiocianato di allile nel trattamento dei vini e dei mosti” che autorizza l’impiego dei dischi di paraffina pura impregnati di isotiocianato di allile per il trattamento del vino e del mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto in concentrazione non superiore a:
– mg 5/g per i supporti di circa 1 grammo;
– mg 17/g per i supporti di circa 7 grammi;
– mg 20/g per i supporti di circa 20 grammi.
Nel vino non deve essere presente alcuna traccia di isotiocianato di allile. Il trattamento non dovrà lasciare nel vino alcun odore e sapore di isotiocianato di allile. L’impiego dell’isotiocianato di allile in supporti di paraffina è consentito solo in recipienti di capacità superiore a 20 litri.
Il decreto n. 682 è in corso di pubblicazione nella GURI.
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