La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha adottato nella seduta del 18 giugno lo schema di decreto “Modifica del decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 gennaio 2011, n. 309, recante “Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica”. Questo testo inserisce un allegato 2 che apporta delle modifiche relative alle contaminazioni da acido fosfonico e acido etilfosfonico.
1.Presenza di residui di acido fosfonico in assenza di contemporanea rilevazione di acido etilfosfonico nei prodotti non trasformati provenienti da colture arboree.
Disposizioni transitorie
Fino al 31 dicembre 2022 si applica il limite di 1 mg/kg per le colture arboree. Nel caso di notificazione dell’attività con metodo biologico in data successiva all’entrata in vigore del decreto e nel caso di conversione, è possibile applicare il limite anche successivamente alla data del 31 dicembre 2022 per un periodo massimo di 24 mesi dalla fine del periodo di conversione a condizione di monitorare a livello analitico la presenza di acido fosfonico negli impianti arborei, attuando strategie per una sua riduzione nel tempo.
Disposizioni permanenti
Si applica il limite di 0,05 mg/kg inteso come “soglia numerica” al di sopra della quale il lotto di prodotto risultato contaminato non può essere in nessun caso commercializzato con la certificazione di produzione biologica
2. Presenza di residui di acido fosfonico in assenza di acido etilfosfonico nei prodotti trasformati provenienti da colture arboree
In assenza di falso positivo, si applicano le stesse regole che valgono per i prodotti non trasformati ma tenendo conto delle variazioni del tenore di residui di acido fosfonico determinate dalle operazioni di trasformazione e/ o di miscelazione.
- Presenza di residui di acido etilfosfonico nei prodotti trasformati proveniente da colture arboree
A) Principio
In caso di rilevazione di acido etilfosfonico si applica il limite di 0,01 mg/kg. Per i prodotti biologici trasformati, tale limite si applica tenendo conto delle variazioni del tenore di residui determinate dalle operazioni di trasformazione e/o miscelazione.
B) Regole specifiche ai prodotti vitivinicoli
- Fino al 31 dicembre 2022, si applica per l’acido etilofosfonico il limite di 0,05 mg/kg tenuto conto della possibile trasformazione dell’acido fosfonico in acido etilfosfonico a causa della presenza di etanolo nei trasformati enologici.
- A decorrere dal 1° gennaio 2023 si applica il limite di 0,01 mg/kg.
3.Possibilità di ulteriori modifiche
Il MIPAAF avvia un progetto sperimentale finalizzato allo studio dei fenomeni di degradazione dell’acido fosfonico all’interno dei tessuti vegetali e di altri eventuali aspetti collegati alla problematica della contaminazione da fosfiti dei prodotti biologici. Alla luce di tali approfondimenti, riesaminerà l’allegato entro il 31 dicembre 2022 e procederà a rivedere, se del caso, le disposizioni dell’allegato.
Il testo dovrà ora seguire l’iter per la firma della Ministra e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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