Lo scorso 10 settembre, il Parlamento ha approvato, in via definitiva, la legge di conversione al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, c.d. “semplificazioni amministrative”.
Il decreto n.76 aveva introdotto alcune modifiche al testo unico del vino/legge n.238/2016 (descritte nella nota in basso).
Nel corso dell’iter di conversione, il Senato ha emendato il testo governativo e approvato talune ulteriori modifiche al testo unico, su spinta di Unione Italiana Vini, di concerto con le altre organizzazioni della filiera vitivinicola.
Di seguito, si riportano le nuove modifiche alla legge 238/2016:
- Periodo vendemmiale: con la modifica dell’articolo 10, comma 1, la data di inizio delle operazioni vendemmiali è anticipata dal 1° agosto al 15 luglio.
- Consentita la coesistenza della menzione “superiore” e “riserva” sulla medesima etichetta (modifica art. 31, comma 5). Non ammesso precedentemente dal testo unico del vino, questa facoltà è consentita per i disciplinari dei vini a DO che prevedono entrambe le menzioni.
- Regole più restrittive per il passaggio da DOC a DOCG: sono innalzati i criteri di rappresentatività della denominazione di partenza e introdotto un ulteriore criterio che assicuri la reale presenza della DOC sul mercato: “il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell’ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all’articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC” (art. 33 comma 1).
- Agente vigilatore per i consorzi di tutela diventa una facoltà e non più un obbligo (art. 41, comma 5).
- Semplificazione in materia di sistema di chiusura dei contenitori: eliminazione dell’obbligo di indicazione del nome, ragione sociale o marchio registrato dell’imbottigliatore o del codice ICQRF (abrogazione art. 46).
- Equiparazione tra ODC privati e camere di commercio nelle regole di accreditamento (UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012) degli organismi di controllo.
Unione Italiana Vini apprende con soddisfazione queste ulteriori modifiche alla legge 238/2016, in particolare rispetto all’innovazione riguardante una maggiore qualificazione della categoria della DOCG, vertice della piramide qualitativa del nostro sistema dei vini di qualità.
Si tratta di una modifica condivisa con tutta la filiera vitivinicola, con l’obiettivo di rendere più ambizioso il percorso di ottenimento della DOCG e, in particolare, di assicurare che la denominazione sia effettivamente presente sul mercato, conosciuta e apprezzata dal consumatore.
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