Con il Decreto direttoriale n. 102 del 21/07/2020, la Regione Veneto ha approvato la regolamentazione, per la DOCG di Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco, della rivendicazione delle uve atte a produrre i vini della medesima denominazione provenienti dalle vendemmie 2020, 2021 e 2022.
In particolar modo, il provvedimento vincola i produttori che nella vendemmia 2019 hanno usufruito della denominazione ad usufruirne anche per le vendemmie 2020, 2021 e 2022 mentre preclude la medesima, per le vendemmie 2021 e 2022, a quelle che nel 2019 hanno destinato le proprie produzioni a prodotti diversi confermando tale scelta anche per la vendemmia 2020.
Con il Decreto direttoriale n. 103 del 21/07/2020 della Regione Veneto, la Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco, per la vendemmia 2020, riduce la resa massima di uva ad ettaro prevista dal disciplinare di produzione nonché la resa massima di vino classificabile portandola a 120 q/ha chiarendo inoltre che gli esuberi di produzione consentiti dalla norma vanno calcolati rispetto alla nuova resa ridotta.
Con il medesimo provvedimento, attiva la misura dello stoccaggio per la quota di prodotto eccedente i 100 q/ha fino alla produzione massima di 120 q/ha il cui destino verrà definito in funzione dell’andamento del mercato 2021.
Dalla misura dello stoccaggio vengono escluse le produzioni da destinare a Cartizze e ridefiniti i quantitativi per quelle certificate Biologiche o classificate Rive o Vigna.
Parimenti introduce, per le produzioni da destinare alla tradizionale pratica correttiva del taglio, un vincolo di utilizzazione prevedendo che le medesime vengano utilizzate esclusivamente su produzioni atte a Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco ottenute dalla vendemmia 2020 e successive.
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