E’ stato pubblicato nella1 Gazzetta Ufficiale n.175 del 23 luglio 202 – ed è entrato contestualmente in vigore – il decreto legge 23 luglio 2021, n.105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.
Il provvedimento proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, definisce le modalità di utilizzo del cd. “green pass”, che si applicheranno a decorrere dal 6 agosto p.v. e individua nuovi criteri per la classificazione delle Regioni secondo il sistema a zone di cui al decreto-legge n.33 del 2020.
Nel segnalare che, per quanto non diversamente disposto dal decreto in commento, resta fermo quanto previsto dai decreti legge n.19 del 2020, n.33 del 2020 e n.52 del 2021, si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni.
- Proroga dichiarazione stato di emergenza (art. 1 e art. 2 co.1)
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e vengono contestualmente differiti anche i termini entro i quali è possibile adottare i provvedimenti di contenimento dell’emergenza ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. - Impiego delle certificazioni COVID-19 – cd green pass (artt. 3 e 4, co.1, lett.e))
Il decreto ha introdotto rilevanti novità circa l’impiego del green pass. In particolare, con l’introduzione del nuovo articolo 9-bis nel corpo del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (decreto Riaperture), si stabilisce (comma 1) che, dal prossimo 6 agosto 2021, all’interno della zona bianca, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19:
servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (di cui all’art.4 del decreto Riaperture), per il consumo al tavolo, al chiuso;
spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi (di cui all’art. 5 del decreto Riaperture);
musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre (di cui all’art. 5-bis del decreto Riaperture);
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive (di cui all’art. 6 del decreto Riaperture), limitatamente alle attività al chiuso;
sagre e fiere, convegni e congressi (di cui all’art. 7 del decreto Riaperture);
centri termali, parchi tematici e di divertimento;
centri culturali, centri sociali e ricreativi (di cui all’art. 8-bis, comma 1 del decreto Riaperture), limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (di cui all’art.8-ter del decreto Riaperture);
concorsi pubblici.
Le suddette disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i suddetti servizi e attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
Le disposizioni in commento non si applicano, invece, ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (al di sotto dei 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
È demandata ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, l’individuazione delle specifiche tecniche necessarie per trattare in modalità digitale le predette certificazioni mediche, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, è prevista la possibilità di utilizzare le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività – sopra elencati (comma 1) – sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. In particolare, le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021. Viene poi demandata al Ministro della salute la possibilità di stabilire, con propria ordinanza, ulteriori misure per l’attuazione della disposizione in esame.
Il provvedimento interviene, inoltre, sull’articolo 9 del citato decreto n.52 del 2021, ed in particolare:
– sul comma 3 – che disciplina il rilascio della certificazione verde Covid-19 per avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 – stabilendo che tale certificazione, oltre che in presenza delle circostanze attualmente previste (a seguito del completamento del prescritto ciclo vaccinale e contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino), è rilasciata anche contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.
– sul comma 9, per precisare che le disposizioni sulle certificazioni verdi delineate dal decreto Riaperture continuano ad applicarsi, in ambito nazionale, ove compatibili con i regolamenti dell’Unione europea – 2021/953 e 2021/954 – nel frattempo entrati in vigore;
– sul comma 10-bis, in cui sono tassativamente indicati i fini per i quali possono essere utilizzate le certificazioni verdi COVID-19, estendendone l’impiego anche alla partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi, nonché all’accesso a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, armonizzando in tal modo le nuove previsioni introdotte dal decreto-legge in commento a quanto già stabilito dall’articolo 1-bis del D.L. 44/2021 (decreto Sostegni). - Impianto sanzionatorio
E’ stato inoltre modificato l’articolo 13, comma 1, in materia di sanzioni, estendendo il regime sanzionatorio attualmente vigente – art. 4 del decreto n.19 del 2020 – anche alle violazioni delle disposizioni del nuovo articolo 9-bis.
Si rammenta in proposito che il suddetto art. 4 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000, aumentata fino ad un terzo se la violazione avviene con utilizzo di un veicolo. Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di una attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Tuttavia, per quanto riguarda le violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 9-bis – relative all’obbligo di verifica, da parte dei titolari e gestori dei servizi e delle attività, del rispetto delle nuove prescrizioni in materia di accesso ai predetti servizi e attività secondo le modalità indicate dal DPCM adottato ai sensi dell’articolo 9 comma 10 (DPCM 17 giugno 2021) – il decreto in commento prevede che, dopo due violazioni, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.
Infine, è stato modificato il comma 2 del suddetto articolo 13, prevedendo che le pene stabilite per i reati di falsità in atti ivi richiamati si applicano alle condotte aventi per oggetti certificazioni verdi COVID-19 in formato sia analogico che digitale.
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