Con decreto del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni n. 5918 del 25 agosto 2021 è stato stabilito di autorizzare nella campagna vitivinicola 2021/2022, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli, provenienti dalla vendemmia 2021 e ottenuti da uve raccolte nelle zone di produzione delle seguenti denominazioni di origine controllata e garantita, o a denominazione di origine controllata, e atte a produrre tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:
Vini a D.O.C.G.:
Colli Orientali del Friuli Picolit;
Rosazzo;
Ramandolo;
Lison.
Vini a D.O.C.:
Carso;
Collio;
Delle Venezie (o Beneških okolišev in lingua slovena) Friuli o Friuli Venezia Giulia ( o Furlanija o Furlanija o Julijska Kraijna in lingua slovena) Friuli Colli Orientali; Friuli Annia; Friuli Aquileia; Friuli Grave; Friuli Isonzo; Friuli Latisana; Lison Pramaggiore; Prosecco.
Le operazioni di arricchimento per le denominazioni di origine devono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari in premessa indicati, i metodi consentiti dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, Allegato VIII, nel limite massimo di 1,5 gradi, e comunque sino al raggiungimento del limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale del 15 per cento, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
Con decreto del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni n. 5917 del 25 agosto 2021 è stato stabilito di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti da uve raccolte in regione nella campagna vitivinicola 2021/2022, ricompresi nelle aree viticole atte a dare vini a IGT, vini senza denominazione d’origine e/o indicazione geografica, delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.
Le operazioni di arricchimento per i prodotti devono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari e secondo i metodi consentiti dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, allegato VIII, lettera B, nel limite massimo di 1,5 gradi, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
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