Come ogni anno, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) ha pubblicato il Vademecum vendemmiale relativo alla Campagna Vitivinicola 2022/2023, con gli aggiornamenti alla normativa europea e nazionale.
A seguito dell’entrata in vigore dei Regolamenti della nuova PAC, sono state introdotte alcune novità, la maggioranza delle quali incluse nel Reg. (UE) n. 2021/2117 che modifica il Reg. (UE) n. 1308/2013.
Sintesi del vademecum
Il documento dell’ICQRF è diviso in capitoli relativi a: registri e documenti di accompagnamento, dichiarazioni vitivinicole, pratiche enologiche, sottoprodotti della vinificazione e vino biologico.
Di seguito, una sintesi su alcuni aspetti innovativi:
- Le misure per la riduzione delle rese delle unità vitate per vini generici
Il cd. Decreto Rilancio – DL n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020 – ha ridotto la resa massima delle unità vitate rivendicate alla produzione di vini generici, fissando per questi vini una resa massima di pari o inferiore a 30 tonnellate, con deroga fino a 40 tonnellate in alcune aree geografiche definite. Tali aree sono state definite mediante specifico decreto ministeriale approvato nel 2022.
Pertanto, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2022-2023, entrano in vigore i nuovi limiti massimi di resa uva/ettaro previsti dalla legge.
- Documenti di accompagnamento e registri
Nessuna revisione in materia. Per tutti i dettagli circa i documenti di accompagnamento, si rinvia all’allegato e al sinottico predisposto dall’ICQRF che indica le diverse casistiche (trasporto vini imbottigliati, sfusi, ecc).
- Pratiche Enologiche
Il Regolamento (UE) 2021/2117 ha introdotto alcune novità.
- Modifica delle norme sull’acidificazione e la disacidificazione dei prodotti vitivinicoli.
- A norma del nuovo Regolamento, è consentito effettuare le operazioni di acidificazioni sia sui prodotti a monte del vino sia sul vino, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla regole europee, rispettando il limite complessivo espresso in acido tartarico di 4 g/l (corrispondente a 53,3 milliequivalenti per litro);
- non è più previsto l’obbligo di acidificare il vino solo nell’azienda di vinificazione: rimane, inoltre, nella responsabilità degli operatori che acquistano e cedono prodotti vitivinicoli, fornire il dato quantitativo aggiornato delle acidificazioni tramite i mezzi telematici a disposizione (registro telematico e documenti di accompagnamento).
- Introduzione della pratica della dealcolizzazione, mediante utilizzo singolo o combinato di pratiche di parziale evaporazione sotto vuoto, tecniche a membrana o della distillazione per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli.
In merito alla dealcolizzazione, la Commissione Europea ha recentemente diffuso i seguenti chiarimenti:
- Tale pratica non è consentita nel caso in cui i prodotti abbiano subìto un arricchimento (dealcolizzazione e arricchimento sono mutualmente incompatibili);
- Non è ammesso il taglio/miscelazione tra un vino e un vino parzialmente dealcolizzato o un vino dealcolizzato, se si vuole denominare il prodotto come vino o vino parzialmente dealcolizzato;
- Le indicazioni della varietà e dell’annata sono consentite;
- Non sono ammesse denominazioni alternative (es. vino senza alcol).
- Vino Biologico
Il Regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, è entrato in piena applicazione dal 1° gennaio 2022. I prodotti ottenuti in conformità del regolamento abrogato, antecedentemente al 2022, possono essere introdotti nel mercato fino a esaurimento scorte.
Infine, dal 1° luglio 2022 è in vigore il recente DM del 20 maggio 2022, nel quale è consentito – a determinate condizioni – l’utilizzo per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli, prodotti e sostanze autorizzati di origine non biologica.
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