La Commissione europea (Direzione generale per l’agricoltura e sviluppo rurale) ha predisposto una nota relativa alle implicazioni della crisi del COVID-19 sui programmi di promozione Europea dei prodotti agricoli, disciplinati dal Regolamento (UE) 1144/2014, rispetto alle difficoltà incontrate dai beneficiari di tali progetti nella realizzazione delle attività promozionali previste nei Paesi Terzi e sul Mercato Interno. L’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (CHAFEA – Consumers, Health, Agriculture and Food executive Agency) pubblicherà a breve delle FAQ sul suo sito internet volte a chiarire e supportare i beneficiari in questo momento di difficoltà.
Ai sensi dell’articolo 33 “Sospensione dell’attuazione dell’azione” della Convenzione di sovvenzione per la promozione di prodotti agricoli “il beneficiario può sospendere l’attuazione dell’azione o parte di essa, qualora circostanze eccezionali — in particolare eventi di forza maggiore rendano impossibile o eccessivamente difficile l’attuazione”.
Le difficoltà incontrate nell’organizzazione di eventi a seguito della crisi determinata dal COVID-19 possono essere considerati come “forza maggiore” ai sensi dell’articolo 35 della Convenzione di sovvenzione. Di conseguenza, qualora fosse ritenuta necessaria l’applicazione di tale articolo, i beneficiari dovranno seguire la procedura descritta all’articolo 33-1: “Il beneficiario deve senza indugio comunicare ufficialmente allo Stato membro la sospensione, dichiarando le motivazioni e la data prevista della ripresa. La sospensione avrà effetto il giorno in cui lo Stato membro riceve la comunicazione.”
Ogni Stato Membro condurrà la propria valutazione rispetto all’impatto della crisi COVID-19 sull’implementazione degli eventi previsti da ciascun progetto di promozione (Simple programme).
In relazione ai progetti multi-programme, CHAFEA ha già consigliato ai propri beneficiari di procedere alla sospensione di tutti gli eventi promozionali (in particolare B2C, B2B o altri eventi in presenza) fino al 13 aprile e studiare la possibilità di riorganizzarli valutando anche l’applicazione di format e strategie alternative. La rimodulazione dei piani delle attività dovrà essere comunicata attraverso un’apposita tabella.
Allo stesso modo, la Commissione suggerisce pertanto agli Stati Membri di chiedere ai beneficiari dei programmi semplici di inviare per e-mail alle autorità competenti un aggiornamento delle attività interessate, utilizzando la tabella in allegato alla nota che ha predisposto. Questo permetterà agli Stati Membri di procedere all’analisi dei progetti e della nuova pianificazione delle attività caso per caso.
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