L’INPS, con il Messaggio n. 2310 del 16 giugno 2021, nel riprendere le modifiche introdotte dalla legge di conversione del dl sostegni (Legge 69/2021), si è soffermata sul differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica e ha fornito le relative istruzioni operative. Si ricorda, infatti, che la Legge n. 69/2021 ha differito al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID19 nonché di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021.
L’ Istituto ha chiarito che rientrano nel differimento dei termini al 30 giugno tutte le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica i cui termini di trasmissione ordinari siano scaduti nel periodo tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021.
Ne deriva che possono beneficiare dello slittamento dei termini decadenziali le domande di trattamenti riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal dicembre 2020 al febbraio 2021 (ordinariamente, infatti, la domanda scade alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale).
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