Con la risoluzione n. 53, del 22 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di “split payment” e “reverse charge”, soffermando la propria attenzione sul requisito riguardante “i complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi”.
In particolare, viene chiarito se, ai fini del calcolo della predetta soglia, le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, possano conteggiare i versamenti relativi alle operazioni soggette ai meccanismi della scissione dei pagamenti (cd. split payment) e dell’inversione contabile (cd. reverse charge).
Al riguardo, viene chiarito che, ai fini del calcolo della predetta soglia del 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi, tra i versamenti, deve essere considerata anche l’IVA relativa alle operazioni rese dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici alla PA e ai soggetti ad essa equiparati, obbligati allo split payment.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 individua nel cedente o prestatore il soggetto su cui ricade il debito di imposta nei confronti dell’Erario, in relazione alle operazioni rese nei confronti di una PA o di un soggetto ad essa assimilato ivi indicato. Pertanto, in un’ottica di contrasto ai comportamenti fraudolenti, viene spostato sull’ente pubblico e sui soggetti assimilati l’obbligo di versare l’IVA.
Per le predette ragioni, quindi, le somme costituenti l’IVA relativa alle operazioni soggette allo split payment rilevano ai fini del calcolo della “soglia del 10 per cento”.
Ad analoghe conclusioni, l’Agenzia delle Entrate perviene con riferimento alle operazioni soggette al regime dell’inversione contabile. Ed infatti, al pari dello split payment, il versamento e l’applicazione dell’imposta sono spostati dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, al committente. Di conseguenza, secondo l’Amministrazione finanziaria, anche l’IVA assolta dal committente in regime di inversione contabile deve essere ricompresa nei versamenti per il calcolo della soglia del 10%.
Infine, nel caso di opzione per la liquidazione Iva di gruppo, con riferimento alla possibilità di considerare nel calcolo della predetta soglia del 10%, tra i versamenti, anche l’ “imposta teorica” – corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci (che provvedono al pagamento dell’imposta, nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale) – e l’ “imposta sul valore aggiunto teorica” – risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante – l’Agenzia delle Entrate ritiene possibile includere, tra i versamenti, anche le suddette imposte teoriche.
Ed infatti, anche i regimi della trasparenza fiscale e della liquidazione Iva di gruppo, si caratterizzano per il fatto che il debito tributario matura, in via autonoma, in capo a ciascuna delle società aderenti, che provvedono alla liquidazione della relativa imposta, mentre il solo assolvimento del debito tributario viene eseguito da un altro soggetto (il soggetto consolidante, il socio, l’ente controllante), legato al primo da rapporti di partecipazione/controllo.
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