Lo scorso 3 marzo 2022, con decreto del Capo dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi – ICQRF, sono state introdotte alcune modifiche all’allegato 1 del Decreto Ministeriale 2 agosto 2018 relativo al piano dei controlli dei vini a DOP/IGP.
Tali modifiche si applicano a partire dalla prossima campagna vitivinicola e, secondo quanto recentemente comunicato dallo stesso Ispettorato (con comunicazione del DG Tomasello dello scorso 7 aprile), non avranno un impatto sui tariffari dei piani di controllo delle singole denominazioni e indicazioni geografiche che non dovranno, pertanto, essere oggetto di rinnovata approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole.
Alcune delle principali novità introdotte dalla modifica degli allegati del Decreto 2 agosto 2018:
- Dimezzate le percentuali di operatori da verificare per le c.d. “piccole denominazioni”, per le filiere con meno di 20 operatori complessivamente assoggettati al sistema di controllo nell’anno precedente.
Viticoltori
- Controllo sulle rese in vigna: i controlli devono essere svolti dall’invaiatura alla raccolta dell’uva e comunque il 5% degli operatori deve essere controllato in prossimità della raccolta, quando il peso del grappolo ha raggiunto il peso di maturazione finale.
- Scelta unità vitate: l’ODC tiene conto delle produzioni più rappresentative della produzione aziendale e, in particolare, delle particelle di nuovi impianti aventi superficie superiore a 1 ettaro.
- Peso medio del grappolo: l’ODC utilizza dati relativi al peso medio grappolo teorico aggiornati e attendibili.
- Tolleranza: al valore di resa stimato si applica un margine di errore che varia dal ± 10% al ± 5% in funzione dell’epoca in cui si effettua la stima. Sono stabiliti, inoltre, i valori critici di stima della resa potenziale.
- Valori critici di stima: si considerano critici i valori di stima della resa potenziale:
- Se tutti i valori compresi nell’intervallo sono superiori ai valori massimi ammessi dal disciplinare (compreso il 20% di supero per le DOC)
- Se tutti i valori dell’intervallo sono inferiori del 30% o più rispetto al valore stabilito dal disciplinare (escluso il 20% di supero per le DOC)
- La percentuale di operatori da sottoporre a controllo ispettivo è ridotta, per i viticoltori, da 10% al 5% per quanto riguarda i vini a DOC.
Vinificatori
- La verifica ispettiva deve essere volta per il 30% degli operatori estratti, nel periodo di raccolta delle uve e prima fermentazione e deve avere a oggetto il prodotto a DO o IG della vendemmia in corso.
- Il 5% delle verifiche deve essere svolto senza preavviso.
- Analisi del rischio: per le denominazioni che hanno optato per un controllo a campione, questo viene effettuato sulla base dell’analisi del rischio: fino a un massimo del 20% del numero di operatori del campione per i controlli ispettivi deve essere individuato tramite l’analisi del rischio.
Imbottigliatori
- Verifica di corrispondenza dei carichi contabili e fisici del prodotto: se l’operatore è anche vinificatore, la verifica della corrispondenza tra carichi contabili e fisici deve essere eseguita sia sul prodotto sfuso che su quello imbottigliato.
- Il 5% delle verifiche deve essere svolto senza preavviso.
- Analisi del rischio: per le denominazioni che hanno optato per un controllo a campione, questo viene effettuato sulla base dell’analisi del rischio: fino a un massimo del 20% del numero di operatori del campione per i controlli ispettivi deve essere individuato tramite l’analisi del rischio.
- Imbottigliatori con sede nell’Unione Europea: l’organismo di controllo trasmette all’ICQRF un’apposita richiesta di effettuazione dei controlli a carico di tali imbottigliatori.
Allegato al decreto, lo schema dei controlli per i vini a DO e a IG, con i dettagli dei requisiti, delle attività di controllo, della descrizione delle non conformità, delle gravità delle singole non conformità, delle misure adottate dall’ODC e dell’azione correttiva richiesta all’operatore.
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