Lo scorso 23 dicembre, il Ministero delle Politiche Agricole ha approvato il decreto relativo alla deroga alla resa massima di uva ad ettaro per i vini generici.
Il testo unico del vino, legge 238/2016 (articolo 8, comma 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, come modificato dall’articolo 224 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) ha stabilito che:
- La resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate;
- Il Ministero definisce le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva per ettaro fino a 40 tonnellate.
In tal senso, il decreto ministeriale approvato il 23 dicembre ha previsto che:
- Le aree vitate nelle quali è ammessa una resa di uva per ettaro fino a 40 tonnellate sono individuate a livello di Comune e sono riportate nell’Allegato I del decreto.
- Le aree sono individuate sulla base delle rese medie comunali superiori alle 30 ton/ha, come risultanti dalle dichiarazioni di vendemmia presentate annualmente e relative alle ultime cinque campagne vitivinicole (2015-2019), escludendo la campagna con la resa più alta e quella con la resa più bassa.
- In aggiunta, entro il 31 gennaio 2022, le Regioni potranno richiedere al Ministero eventuali integrazioni da apportare all’Allegato I, sulla base della verifica che almeno il 25% dei produttori, che insistono nel Comune per il quale si chiede l’iscrizione, abbia registrato una resa produttiva superiore alle 30 tonnellate per ettaro, in almeno un’annualità tra il 2015 e il 2019.
- Infine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Regioni potranno richiedere al Ministero l’esclusione dall’Allegato di cui al comma 1 delle aree vitate ricadenti nel proprio territorio.
Per il mancato rispetto di quanto normato nel decreto si applicano le sanzioni previste dalla Legge n. 238/2016.
Devi essere connesso per inviare un commento.