La Commissione europea ha diffuso due bozze di regolamento relative alla produzione biologica in considerazione della situazione relativa alla pandemia dovuta al Covid-19.
- A) Una bozza di regolamento che modifica la data di applicazione del Regolamento 848/2018 del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Questo regolamento era in principio applicabile dal 1° gennaio 2021. La Commissione ritiene che l’insorgenza della crisi sanitaria del Covid-19 pone problemi senza precedenti agli Stati Membri e fa pesare sulle autorità nazionali e sui produttori bio degli obblighi in materia di produzione, di controlli e di commercio internazionale che non potevano ragionevolmente essere previsti quando è stato adottato il regolamento 848/2018. La bozza prevede di ritardare la data di applicazione di un anno, al 1° gennaio 2022 con la conseguenza di rinviare di un anno anche il calendario di applicazione di un certo numero di disposizioni previste da questo regolamento. Questa bozza deve essere approvata sia dal Parlamento europeo che dal Consiglio.
- B) Una bozza di regolamento delegato che precisa le regole eccezionali per la produzione biologica. Questa bozza è basata sull’articolo 22 del regolamento 848/2018 secondo cui le circostanze calamitose sono quelle derivanti da “avversità atmosferica”, “epizoozie”, “emergenza ambientale” o “evento catastrofico” nonché da eventuali situazioni comparabili. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati fissando i criteri per determinare se una situazione si configura quale circostanza calamitosa e norme specifiche, incluse eventuali deroghe su come gli Stati Membri debbano far fronte a tali circostanze calamitose. La bozza di regolamento prevede che la circostanza calamitosa debba essere l’oggetto di una decisione formale dello Stato in questione, precisando la zona o il produttore in questione. Le deroghe devono avere una durata limitata che non possono eccedere 12 mesi, essere in relazione con i tipi di produzione e applicarsi alle parcelle di terreno e/o agli operatori in questione. Tra le deroghe permesse rientra l’articolo 3. 9 ovvero la possibilità di portare il contenuto del diossido di zolfo (anidride solforosa) al massimo previsto nella parte B dell’allegato I del regolamento 934/2019 sulle pratiche enologiche autorizzate quando la situazione sanitaria delle uve bio obbliga il viticoltore a utilizzare più anidride solforosa per ottenere un prodotto finale analogo.
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