Il Regolamento delegato (UE) 2020/884 del 4 maggio 2020 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura per talune disposizioni di questi regolamenti al fine di alleviare le difficoltà incontrate dagli operatori dei due settori a causa della pandemia. Le misure adottate nella maggioranza degli Stati Membri per affrontare questa pandemia di confinamento e di restrizioni al numero di partecipanti a incontri sociali e alla possibilità di mangiare e bere fuori casa stanno causando danni a lungo termine al settore vitivinicolo dell’UE. Di conseguenza è necessario mantenere deroghe in quanto il mercato vitivinicolo non è riuscito a ritrovare l’equilibrio tra domanda e offerta e non si prevede che lo ritroverà nel breve e medio termine a causa della pandemia ancora in corso.
- A) Modifiche del Regolamento 2020/ 884
- Possibilità di praticare la vendemmia verde per due o più anni consecutivi sulla stessa particella nel 2020 e nel 2021.
- Possibilità per gli Stati Membri di consentire l’attuazione, senza approvazione preventiva, delle modifiche introdotte entro il 15 ottobre 2021, a condizione che non pregiudichino l’ammissibilità di nessuna parte dell’operazione e i suoi obiettivi generali e purché non sia superato l’importo totale del sostegno approvato per l’operazione.
- Possibilità per gli Stati membri di consentire ai beneficiari modifiche da introdurre entro il 15 ottobre 2021 che interessano l’obiettivo dell’intera operazione già approvata.
- Possibilità per le richieste di pagamento presentate entro il 15 ottobre 2021 di calcolare il sostegno da versare per le operazioni di riconversione e di ristrutturazione anziché di vendemmia verde sulla base della superficie determinata tramite i controlli in loco dopo l’attuazione quando motivi legati alla pandemia impediscono di realizzare l’operazione sulla superficie totale per la quale è stato chiesto questo il sostegno.
- B) Modifiche del regolamento 2016/1149
L’articolo 54 che tratta dei principi generali della gestione finanziaria del sostegno alle azioni previste nel quadro dei PNS è modificato come segue:
- Il sostegno che, di norma, è versato solo dopo l’esecuzione dell’intera operazione di promozione, viene comunque versato se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire le azioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali o se i controlli dimostrano che, anche se le azioni rimanenti non sono state eseguite, l’obiettivo generale dell’operazione è comunque stato raggiunto.
- Se i controlli dimostrano che l’intera operazione non è stata completamente attuata ma che l’obiettivo generale dell’operazione è stato comunque raggiunto, gli Stati membri versano il sostegno per le singole azioni realizzate e applicano una sanzione pari al 100% dell’importo inizialmente assegnato alle azioni della domanda di sostegno che non sono state completamente realizzate.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/374 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2021
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