Pubblicata nel BURP n. 117 del 09/09/2021, la Determina dirigenziale n. 192 relativa alla Legge 238/2016, comma 2, art. 10 – Autorizzazione all’arricchimento. Aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve fresche, de mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino compresi quelli atti a dare vini IGP e DOP, nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti. Campagna vendemmiale 2021/2022.
Con il provvedimento si stabilisce di :
-autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, per la campagna vitivinicola 2021/2022, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato 58272 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 117 del 9-9-2021
arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Puglia e ivi raccolte, atti a diventare:
a) Vini;
b) Vini ad indicazione Geografica Protetta (IGP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
c) Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
d) Vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;
-stabilire che le operazioni di arricchimento sono autorizzate solo per i prodotti ottenuti dalle uve di varietà classificate “idonee alla coltivazione” nel territorio della Regione Puglia, ai sensi della D.G.R. del 04 settembre 2003, n. 1371 e s.m.i.;
-autorizzare, al contempo, per la campagna vendemmiale 2021/2022, nel territorio della Regione Puglia, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale della partita (cuvée) dei prodotti atti a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP o DOP;
-stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di mosti e di vino destinate all’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP sono autorizzate per le varietà di vite idonee alla coltivazione, nel territorio della Regione Puglia, atte alla spumantizzazione.
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