Il Governo ha recentemente emanato il decreto legislativo n. 27/2021, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il nuovo regolamento comunitario in materia di controlli ufficiali sugli alimenti lasciava liberi gli Stati membri di definire, in sede di recepimento, la tutela più efficace, che tuttavia in Italia con questo decreto, che si aggiunge ad altri provvedimenti attuativi, era risultata in un vuoto normativo in materia di illeciti alimentari.
Il decreto 27/2021 infatti, tra le “abrogazioni” (art. 18) della normativa nazionale non più compatibile in materia di controlli, includeva pressoché per intero la L.283/62 recante Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. La legge, seppur risalente, rimane tutt’ora normativa fondamentale nel contrasto alla criminalità alimentare, prevedendo numerose contravvenzioni a tutela della salute pubblica. In particolare l’art. 5 vieta l’impiego, la vendita, la distribuzione, ma anche solo la detenzione per la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari pericolose per la salute in quanto:
- private di elementi nutritivi, mescolate con sostanze di qualità inferiore, o trattate in modo da modificarne la composizione naturale;
- in cattivo stato di conservazione;
- concariche microbiche superiori ai limiti stabiliti;
- in stato di alterazione o sottoposte a trattamenti per mascherarlo;
- addizionate di additivi chimici non autorizzati;
- conresidui di prodotti tossici utilizzati in agricoltura per la protezione delle piante.
Il Governo, abrogando anche le successive disposizioni sanzionatorie, sia di carattere penale che amministrativo, avrebbe eliminato un nucleo normativo di tutela della salute di fondamentale importanza a fronte delle ipotesi di reato previste dal codice penale, spesso difficilmente aderenti alla maggior parte dei casi di criminalità alimentare e per lo più applicabili quando gli eventi dannosi si sono già verificati. Significative le conseguenze anche per i procedimenti in corso (definibili perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato) e per le pene già in esecuzione (che sarebbero revocate assieme alle pene accessorie).
Sui preoccupanti effetti di questo intervento abrogativo si era pronunciato anche l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione. Il Governo è allora intervenuto con il decreto legge n. 42/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo – appena in tempo per prevenire gli effetti del decreto sui controlli, in vigore dal 26 marzo. Il DL recante Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, recupera dall’abrogazione tutte le nodali disposizioni della legge 283, prime fra tutte il succitato art. 5, l’art. 6 che ne definisce le sanzioni, e le relative disposizioni di esecuzione.
In materia di reati alimentari, tutto è da auspicare fuorché una depenalizzazione: ricordiamo che è ancora in discussione alla Camera il disegno di legge recante Nuove norme in materia di illeciti agroalimentari, che sulla scorta del precedente disegno di legge c.d. “Caselli”, propone un’ambiziosa riformulazione del quadro normativo sui reati alimentari, coerente con le esigenze attuali del settore, in cui la criminalità è in costante aumento, ed organica tra codice penale, legge 283 e legge 231/2001 sulla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
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