La Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha risposto con la lettera del 7 settembre 2020 a un quesito del 15 aprile 2020 predisposto dal CEEV riguardo all’uso del termine “naturale” per alcuni vini oppure metodi di produzione del vino (“vin nature” oppure “vin méthode nature”). La DG AGRI sottolinea che i termini “vino naturale” non sono definiti dalla legislazione europea e non fanno parte delle categorie di prodotti vitivinicoli elencati nell’allegato VII parte II del regolamento 1308/2013. Inoltre, l’articolo 80 dello stesso regolamento indica le pratiche enologiche autorizzate per produrre vino e precisa che queste pratiche sono tali da preservare le caratteristiche essenziali e naturali del vino. Quindi, la DG AGRI considera che il “vino naturale” può essere commercializzato come vino se rispetta le regole relative alle pratiche enologiche autorizzate.
Per quanto riguarda la possibilità di aggiungere la qualificazione “naturale”, la Commissione ricorda che secondo l’articolo 36(2) del Regolamento (UE) N. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori:
“2. Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:
non inducono in errore il consumatore come descritto all’ articolo 7;
non sono ambigue né confuse per il consumatore; e
sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti”.
Secondo l’articolo 7(1):
“1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:
- a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
- b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
- c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive; “
Alla luce di questi articoli e considerando che non esiste alcuna definizione del termine “naturale” nella normativa europea, si pone il problema che, se l’indicazione “naturale” dovesse suggerire un vino di qualità più alta che il “vino”, si dovrebbe considerare il rischio che l’uso del termine “naturale” può indurre il consumatore in errore riguardo alle caratteristiche intrinseche del cosiddetto ”vino naturale ” rispetto al vino.
Per quanto riguarda la menzione “méthode nature” che sembra descrivere il metodo di produzione, La DG AGRI precisa che la Commissione sta indagando se questo tipo di menzione è effettivamente utilizzata a livello di alcuni Stati Membri. Quindi, a questo stadio, i servizi della Commissione sono del parere che i metodi di produzione previsti dalla normativa europea non includono “méthode nature” e che quindi il termine “naturale” possa creare un rischio per il consumatore di essere indotto in errore.
Unione Italiana Vini sta monitorando attentamente questa tematica anche nelle Commissioni del CEEV.
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