Il ministero delle politiche agricole sta lavorando alla modifica del decreto sulla misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in vigore dal 2017.
Di seguito i punti principali del nuovo decreto in revisione e, in particolare, tra le novità, un criterio di priorità a livello nazionale e la penalità (declinata ordinatamente) per chi non presenta la domanda di pagamento nei termini prestabiliti.
BENEFICIARI DEL SOSTEGNO
Possono beneficiare del premio le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino e quelle che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide. Non sono prese in conto le autorizzazioni per nuovi impianti. Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio allega ad essa il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario. Sono elencate le diverse categorie interessate: imprenditori agricoli, organizzazioni di produttori vitivinicoli ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013 (articolo 157), cooperative agricole, società di persone e di capitali, consorzi di tutela autorizzati.
ATTIVITÀ AMMESSE
Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:
- La riconversione varietale, che consiste nel:
- Reimpianto sullo stesso appezzamento o su altro appezzamento di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico e commerciale;
- Sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.
- La ristrutturazione, che consiste nel:
- Nella diversa collocazione sia nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto.
- Il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti. È esclusa l’ordinaria manutenzione.
Le azioni del punto A e del punto B possono essere effettuate mediante l’utilizzo di un’autorizzazione, con l’impegno a estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso, o estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione.
SUPERFICIE MINIMA
La superficie minima oggetto dell’operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell’intervento comunitario è di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o eguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari. Le Regioni hanno la possibilità di derogare i predetti limiti.
MODALITÀ TECNICHE
Le varietà di uve sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni. Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.
EROGAZIONE DEL SOSTEGNO
Il sostegno può essere erogato in due forme.
- Compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione della misura
- Contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione
A – Compensazione ai produttori per le perdite di reddito
La compensazione per le perdite di reddito può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l’importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha. Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l’azione è realizzata con l’impegno ad estirpare un vigneto.
B – Contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione
Questo contributo è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate. Il calcolo si fa sia sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali.
Il contributo è versato solo dopo la verifica che l’intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, è possibile ricevere un anticipo che può essere erogato nella misura massima dell’80% prima che l’operazione di ristrutturazione venga realizzata.
Nel caso in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, viene versato l’importo corrispondente alla parte dell’operazione realizzata o, nel caso degli anticipi, viene restituito l’importo in relazione alla parte non realizzata.
PENALITÀ
Per quanto riguarda le penalità, se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda approvata:
- non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- supera il 20%, ma non il 50%, l’aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata, ridotta del doppio della differenza;
- supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l’intera operazione.
Inoltre, in quest’ultimo caso, il beneficiario non potrà accedere alla misura per un periodo di tre anni successivi a quello in cui è stata riscontrata la mancata realizzazione oppure nei tre anni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aiuto.
Questa penalità si applica anche ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell’aiuto entro i termini stabiliti, secondo le seguenti modalità (novità 2020):
- 1 anno di esclusione dalla misura della ristrutturazione dei vigneti se la domanda di aiuto è presentata tra il secondo ed il quarto giorno successivo la scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di aiuto;
- 2 anni di esclusione dalla misura della ristrutturazione dei vigneti se la domanda di aiuto è presentata tra il quinto ed il settimo giorno successivo la scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di aiuto;
- 3 anni di esclusione dalla misura della ristrutturazione se la domanda di aiuto è presentata oltre l’ottavo giorno successivo la scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di aiuto;
- Nessuna penalità qualora la domanda sia presentata entro il giorno successivo la scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di aiuto.
CRITERIO DI PRIORITA’ (novità 2020)
In attuazione dell’articolo 16 del regolamento delegato è individuato il seguente criterio di priorità obbligatorio: vigneti ricadenti in aree soggette a dissesto idrogeologico o situati in aree dove le condizioni orografiche creano impedimento alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico, ambientale e storico, nonché i vigneti situati nelle piccole isole. Le Regioni, se del caso, individuano con proprio provvedimento ulteriori criteri di priorità facoltativi da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalità di applicazione. Tali criteri sono riportati nell’Allegato I del PNS trasmesso alla Commissione europea entro il 1° marzo 2018, si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel PNS e sono oggettivi e non discriminatori.
A – Le Regioni adottano proprie determinazioni per applicare la misura
L’articolo 2 paragrafo 2 del decreto elenca queste determinazioni: definizione dell’area d’intervento, limitazione dell’intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, individuazione dei beneficiari tra i soggetti legittimati, indicazione delle varietà, delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro, la superficie minima dell’intervento, le azioni ammissibili a finanziamento, il periodo entro il quale le azioni devono essere realizzate, la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, il limite massimo di contributo ammesso nei limiti previsti dal decreto e le modifiche ai progetti approvati in conformità con la regolamentazione europea.
Queste determinazioni devono essere motivate e basate su criteri oggettivi e non discriminatori.
Sono trasmesse dalle Regioni al Ministero e ad Agea, secondo gli schemi riportati negli allegati I e II del decreto.
B – Le Regioni possono stabilire ulteriori criteri di priorità facoltativi
Le Regioni, se del caso, individuano con proprio provvedimento ulteriori criteri di priorità facoltativi da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalità di applicazione. Tali criteri si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel Pns e sono oggettivi e non discriminatori.
C – Le Regioni sono responsabili per eventuali difformità
Le Regioni sono responsabili per eventuali difformità rispetto a quanto è stabilito all’articolo 46 comma 6 del regolamento, riscontrate dagli auditor comunitari nel corso delle prescritte visite di controllo.
D – Le Regioni e budget a disposizione
Se il budget a disposizione per la misura non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, si applica il criterio del primo arrivato/primo servito o del pro-rata. Le Regioni effettuano la scelta con proprio provvedimento motivato
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI SELEZIONE
A – Presentazione delle domande
La domanda di aiuto è presentata all’OP entro il 31 maggio di ogni anno secondo modalità stabilite da Agea d’intesa con le Regioni; dette modalità afferiscono, altresì, alla garanzia dell’apertura del sistema informatico per consentire la presentazione delle domande in congruo anticipo rispetto a questa data.
B – Procedura di selezione
Le Regioni, dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità, attribuiscono alle stesse punteggi sulla base della ponderazione assegnata ai criteri di priorità individuati. Se, a seguito dell’istruttoria, le domande risultate ammissibili superassero la disponibilità finanziaria assegnata ad ogni Regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino all’esaurimento del budget disponibile. A parità di punteggio, viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l’età del rappresentante legale.
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