La Commissione Europea ha pubblicato taluni chiarimenti sulle restrizioni all’esportazione dei beni di lusso in Russia, approvati nel c.d. “quarto pacchetto” delle sanzioni europee contro la Federazione Russa, Regolamento 2022/428.
Tali chiarimenti riguardano, in particolare, la valutazione della soglia dei 300 euro/articolo.
Come noto, infatti, il divieto di esportazione dei vini in Russia si applica nella misura in cui il valore dei prodotti sia superiore a 300 EUR per articolo.
Interpretazione della soglia di 300 euro/articolo
Come anticipato da Unione Italiana Vini, la soglia di 300 euro/articolo (nella versione inglese “item”) si applica all’unità di vendita, indipendentemente dalla capacità: è ,quindi, identica, sia che si tratti di una bottiglia da 75 cl, sia che si tratti di una bottiglia da 1,5 l.
Per articolo si intende l’unità di vendita al consumatore, quindi, a priori, la bottiglia.
Questo significa che se l’azienda esporta una confezione da 3 bottiglie, destinata alla vendita al dettaglio in questo formato, è l’unità di 3 bottiglie che viene presa in considerazione per la valutazione della soglia dei 300 euro.
Prezzo per la valutazione della soglia di 300 euro/articolo
Il valore di 300 euro è il valore indicato nella dichiarazione di esportazione (definito nella sezione 10 dell’allegato V del regolamento 2020/1197).
Pertanto, esso corrisponde al prezzo effettivamente pagato o pagabile per le merci esportate. Si tratta di un prezzo IVA esclusa.
Secondo la Commissione, tale valore deve essere adeguato, ove necessario, in modo tale che il valore contenga esclusivamente e integralmente le spese accessorie, come le spese di trasporto e di assicurazione, sostenute per consegnare le merci dal luogo di partenza al confine dello Stato membro di esportare.
Per evitare eventuali criticità, consigliamo di inserire in fattura il prezzo unitario della bottiglia, se venduta al dettaglio singolarmente.
Vendita di prodotto sfuso
In questo caso e, in mancanza di precisazione nel testo della Commissione, l’articolo dovrebbe corrispondere alla merce sfusa determinata dalla sua unità di misura come definita nella classificazione TARIC.
Per i vini (2204) e i vermouth (2205), questa unità è il litro.
Per le bevande spiritose (2208), è il litro di alcol puro.
Gli uffici di Unione Italiana Vini restano a disposizione per qualunque chiarimento.
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