Per rispondere alle questioni interpretative sollevate dagli Stati Membri in relazione ai vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati, la Commissione europea ha condiviso un documento aggiornato di domande e risposte.
Di seguito una sintesi dei punti principali trattati e il testo integrale in allegato.
Dealcolizzazione e arricchimento
L’eliminazione dell’etanolo non deve avvenire in concomitanza con un aumento del contenuto zuccherino del mosto d’uva (arricchimento). Questo principio è in linea con la scheda 3.5.16 del Codice delle pratiche enologiche dell’OIV.
Anche se il regolamento OCM non fa riferimento all’aggiunta di zucchero (o mosto) all’uva o al vino nuovo ancora in fermentazione per l’arricchimento, la Commissione ritiene discutibile autorizzare la dealcolizzazione in questi casi, poiché l’intenzione dei colegislatori era di rendere reciprocamente incompatibili la dealcolizzazione e tutte le pratiche di arricchimento (saccarosio, mosto, tecniche di arricchimento).
L’eliminazione o l’adeguamento di questa esclusione richiederebbe una modifica del Regolamento (UE) n. 1308/2013. La questione potrebbe essere discussa nell’ambito dell’OIV.
Dealcolizzazione e taglio
- Le pratiche del taglio o assemblaggio non possono essere condotte aggirando le norme sulla dealcolizzazione: non è possibile produrre un “vino parzialmente dealcolizzato” da un taglio tra vino e vino parzialmente o totalmente dealcolizzato.
Dealcolizzazione e vini spumanti
- Una seconda fermentazione alcolica di un vino dealcolizzato porta alla produzione non solo di anidride carbonica ma anche di etanolo, creando così un vino spumante non conforme alla definizione di vino dealcolizzato. Il prodotto finale rientrerebbe molto probabilmente nella definizione di vino parzialmente dealcolizzato e dovrebbe essere etichettato come tale.
- Le tecniche di dealcolizzazione disponibili non garantiscono attualmente l’eliminazione dell’etanolo dai vini spumanti mantenendo il loro contenuto di anidride carbonica. Tuttavia, in base al quadro normativo esistente, è possibile produrre vini spumanti gassificati dealcolizzati, utilizzando un vino base dealcolizzato a cui è stata aggiunta anidride carbonica esterna.
Presentazione ed etichettatura
- La Commissione non sta lavorando a una legislazione secondaria sull’etichettatura dei vini dealcolizzati. In linea con la nuova OCM, le norme di etichettatura dettagliate nel Regolamento delegato (UE) 2019/33 sull’etichettatura e la presentazione rimangono valide e si applicano ai prodotti vitivinicoli dealcolizzati, anche per quanto riguarda le indicazioni facoltative (annata, nome della varietà).
- Nel Regolamento 1308/2013 sono previste esclusivamente le denominazioni di vendita “dealcolizzato” e “parzialmente dealcolizzato”. Per quanto riguarda altre alternative (ad esempio, vino senza alcol) da utilizzare in aggiunta o in sostituzione, sono necessari ulteriori verifiche interne da parte della Commissione.
Pratiche enologiche
- Le nuove norme sulla dealcolizzazione non vietano l’uso delle pratiche enologiche autorizzate esistenti dopo che la dealcolizzazione è avvenuta. Alcune di queste pratiche (es. dolcificazione, aggiunta di CO2) potrebbero essere utili per migliorare la qualità dei vini parzialmente o totalmente dealcolizzati.
Titolo alcolometrico
- Il titolo alcolometrico effettivo indicato in etichetta non può differire di oltre 0,5% (o 0,8%) vol. da quello indicato dall’analisi. Questa disposizione si applica all’etichettatura di tutti i tipi di vino, compresi i vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati.
- I valori risultanti dall’analisi devono rispettare i limiti di titolo alcolometrico definiti per ciascuna categoria di prodotto vinicolo, come previsto dall’Allegato VII, Parte II, del Regolamento OCM. Questi titoli alcolometrici minimi effettivi costituiscono un limite massimo per i vini parzialmente dealcolizzati, indipendentemente dal fatto che rientrino in una DOP o una IGP.
- I vini parzialmente dealcolizzati e dealcolizzati possono essere considerati vini solo a condizione che siano rispettate le loro condizioni di produzione, tra cui il fatto che la dealcolizzazione avvenga dopo che il vino ha raggiunto pienamente le sue caratteristiche di vino e che siano utilizzati i processi di dealcolizzazione consentiti.
- Non esiste contraddizione tra il Regolamento 1169/2011 (FIC) (1,2%) e il Regolamento OCM per quanto riguarda l’indicazione del titolo alcolometrico effettivo. In linea con il principio della lex specialis, il titolo alcolometrico effettivo di questi prodotti deve essere indicato in etichetta anche al di sotto dell’1,2%.