Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE del 23 febbraio 2021.
Il regolamento 2018/848 stabilisce norme per la certificazione degli operatori e dei gruppi di operatori.
Al fine di assicurare condizioni armonizzate di esecuzione di tale regolamento, il regolamento delegato stabilisce alcune norme aggiuntive:
- Fasi procedurali che l’operatore è tenuto a seguire in caso di sospetto di non conformità a causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati.
- Metodologia di un’indagine ufficiale.
- Modalità d’uso, della dicitura prevista per i prodotti in conversione.
- Composizione e dimensioni di un gruppo di operatori (la dimensione massima è di 2000 membri); documenti e registrazioni che devono essere conservati.
- Notifiche di informazioni da parte del gestore del sistema di controlli interni all’autorità competente o, se del caso, all’organismo di controllo.
- Percentuali minime di controlli e campionamento.
- Misure in caso di accertata non conformità.
- Modalità di scambio di informazioni tra gli Stati Membri o tra gli Stati Membri e la Commissione.
Il regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Disposizioni transitorie sono previste per i gruppi di operatori di paesi terzi (si conformano alle nuove disposizioni relative alla dimensione massima al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2025).
Il catalogo nazionale di misure previste dall’articolo 8 del regolamento si applica al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2023.
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