Con il Comunicato stampa n. 36del 27 febbraio scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è in corso di redazione il provvedimento relativo al differimento del termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”.
La proroga, che interessa circa 1,2 milioni di contribuenti, riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della “rottamazione-ter”.
Il nuovo provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e, pertanto, il Ministero ha annunciato che i pagamenti, anche se non effettuati entro tale data, non determineranno la decadenza dalla definizione agevolata, purché eseguiti entro il nuovo termine che sarà disposto.
Si ricorda che il Decreto “Ristori-quater” è intervenuto, da ultimo, sui termini di scadenza della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, disponendo il differimento, dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021, del termine di pagamento delle rate 2020.
A fronte di tale differimento, per il solo mese di marzo 2021, avremmo così avuto otto rate in scadenza per la “pace fiscale”:
– 1° marzo: 5 rate della “rottamazione-ter” (4 rate del 2020, più una rata del 2021) e 2 rate del “saldo e stralcio” del 2020;
– 31 marzo, la prima rata ordinaria del “saldo e stralcio” per il 2021.
La nuova proroga concede, pertanto, una maggiore flessibilità dei pagamenti per i contribuenti che intendono continuare ad usufruire della definizione agevolata.
Pertanto, per coloro che sono in regola con il pagamento delle rate, scadute nell’anno 2019, della “rottamazione-ter”, “saldo e stralcio” e della “definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e della prima rata 2021 non determina la perdita dei benefici se il versamento integrale delle stesse verrà effettuato entro il nuovo termine che sarà fissato con il provvedimento in corso di emanazione.
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