In data 7 maggio il Ministero dell’Interno, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha emanato una circolare a firma del Capo di Gabinetto con cui ha fornito nuovi chiarimenti in ordine alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, per quanto concerne le attività dei servizi di ristorazione.
Il Ministero ha chiarito che, considerata la portata di carattere generale e innovativo delle previsioni introdotte dall’art. 4, comma 1, del suddetto decreto-legge, relativamente alle attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio nella zona gialla, per i soggetti che, in tale zona, svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina), la vendita per asporto è da ritenersi consentita anche oltre le ore 18:00, nel rispetto dei vigenti limiti orari agli spostamenti (che al momento risultano consentiti nella fascia oraria compresa tra le 5:00 e le 22:00).
Con la nota in commento, il Ministero rettifica quanto diversamente affermato nella precedente circolare del 24 aprile 2021 al paragrafo “Attività dei servizi di ristorazione” e considera superato il disposto dell’art. 27, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, che tuttora afferma che “per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00”.
Il Ministero ricorda, tuttavia, che rimangono comunque vietati, ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, del DPCM 2 marzo 2021, sia il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico dopo le ore 18:00, sia la consumazione sul posto o nelle adiacenze dei pubblici esercizi, in qualsiasi orario.
Poiché l’art. 4 del decreto-legge 52/2021 si applica esclusivamente nella zona gialla, per gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3, collocati all’interno delle zone arancione e rossa, rimangono in vigore rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 2, e 46, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021 e, pertanto, l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
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