E’ stato pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico il decreto direttoriale 3 settembre 2021che disciplina la presentazione delle domande a valere sul “Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà finanziaria”, istituito dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Il Fondo concede finanziamenti a un tasso agevolato pari al tasso di base, cioè IBOR (Interbank Offered Rate) a 1 anno o equivalente, incrementato di un margine per il rischio di credito fissato in 50 punti base per il primo anno, 100 punti base per il secondo e terzo anno e 200 punti base per il quarto e quinto anno, come previsto dalla sezione 3.3 del Temporary Framework COVID 19 (Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato).
L’importo complessivo del finanziamento per ciascuna impresa beneficiaria, come previsto dall’art. 4, comma 7, lettera b) del decreto direttoriale, non deve essere superiore, alternativamente:
– al doppio della spesa salariale annua dell’impresa beneficiaria per il 2019 o per l’ultimo esercizio disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
– al 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019.
L’importo massimo del finanziamento non può comunque superare i 30 milioni di euro. Nel caso di imprese proponenti appartenenti a gruppi, il predetto importo massimo si applica con riferimento all’intero gruppo. Il limite massimo può essere incrementato nel caso in cui al sostegno del piano aziendale presentato dall’impresa proponente partecipino, con proprie risorse, anche la Regione interessata al piano medesimo, ovvero altre Amministrazioni o Enti.
I prestiti dovranno essere restituiti nel termine massimo di 5 anni, a decorrere dai 12 mesi successivi alla data di prima erogazione all’impresa, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.
Possono beneficiare del finanziamento agevolato esclusivamente le grandi imprese (che occupano più di 250 addetti, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro) – con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo – che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Versa in condizioni di temporanea difficoltà finanziaria l’impresa che presenta flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ovvero che si trova in situazione di difficoltà come definita, in relazione al settore di attività in cui l’impresa opera, all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, all’articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 o all’articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) n. 1388/2014, ma che è in grado di dimostrare una fattibile ripresa dell’attività.
Non possono accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.
Possono essere ammesse anche le imprese in amministrazione straordinaria – che presentano e attestano prospettive di ripresa dell’attività – tramite la concessione di un finanziamento diretto alla gestione corrente, alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, nonché per le altre misure indicate nel piano aziendale presentato.
Le domande di ammissione al finanziamento possono essere presentate dalle ore 12:00 del 20 settembre 2021 alle ore 11:59 del 2 novembre 2021 esclusivamente utilizzando la piattaforma on-line di Invitalia che è il soggetto gestore della misura.
Sul sito web di Invitalia è già disponibile il modulo di domanda, che dovrà essere firmato digitalmente ed inviato tramite l’apposita piattaforma digitale, insieme al Piano aziendale e agli ulteriori documenti necessari.
La delibera di ammissione al finanziamento dovrà essere adottata entro la data del 31 dicembre 2021, o entro un maggiore termine eventualmente previsto da successive modifiche e integrazioni al Quadro temporaneo degli aiuti di stato – Temporary Framework COVID 19.
In caso di esito positivo dell’istruttoria e a seguito della delibera di Invitalia, la stipula del contratto di finanziamento tra l’impresa proponente e la stessa Invitalia potrà avvenire anche in data successiva al 31 dicembre 2021.
L’aiuto non è cumulabile con gli aiuti concessi, per il medesimo finanziamento, sotto forma di garanzia a valere sulla sezione 3.2 del Temporary Framework COVID 19.
L’aiuto è invece cumulabile con gli aiuti concessi per finanziamenti diversi, entro i limiti previsti dall’art. 4 comma 7, lettera b) del decreto in commento, ossia doppio della spesa salariale del beneficiario del 2019 o il 25 per cento del fatturato del 2019.
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