E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022 – ed è entrata in vigore il giorno successivo – la legge 18 febbraio 2022, n. 11, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale – al 31 marzo 2022 – e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. Nel corso dell’iter parlamentare sono confluite nel provvedimento le disposizioni del D.L. 229/2021 – del quale è stata contestualmente disposta l’abrogazione, con salvezza degli effetti – recante nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (ossia la Certificazione verde COVID-19 rilasciata per vaccinazione o guarigione) e alla quarantena precauzionale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI QUARANTENA
1. Quarantena precauzionale (art. 2, comma 2, lett. a) L’articolo 2, riproducendo, con alcune modifiche, il contenuto dell’articolo 2 del DL n.
229/2021, conferma l’introduzione di un nuovo comma 7-bis nel corpo dell’articolo 1 del Dl n. 33 del 2020. In particolare, prevede che la quarantena precauzionale (di cui comma 7 del predetto art. 1) non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
I suddetti soggetti sono obbligati ad indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 e ad effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto (regime di autosorveglianza).
La cessazione del regime di quarantena, di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 1 del Dl n.33/2020, consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso, la cessazione è determinata dalla trasmissione, con modalità anche elettroniche, all’Asl competente, del referto con esito negativo.
Si segnala che le modalità attuative delle disposizioni in materia di quarantena e isolamento sono state definite, con circolare del Ministero della salute, emanata contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL n. 229/2021.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GREEN PASS E DPI
1. Certificazioni verdi COVID-19 (art. 3-bis)
La disposizione codifica, ai fini della normativa emergenziale e nell’ambito della disciplina dei certificati verdi COVID-19, contenuta nell’articolo 9 del DL n. 52/2021 (cd. decreto Riaperture), la terminologia di certificato verde COVID-19 di base (green pass base) e certificato verde COVID-19 rafforzato (green pass rafforzato), da tempo utilizzata nella prassi.
Più precisamente sono definiti:
– Green pass base: la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test di cui all’articolo 9, comma 2 del Dl Riaperture;
– Green pass rafforzato: la certificazione verde COVID-19 comprovante l’avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della dose di richiamo, ovvero l’avvenuta guarigione con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto o avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. a), b) e c-bis) del Dl Riaperture).
2. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4)
Confermato in sede di conversione l’obbligo di utilizzo delle mascherine anche all’aperto fino al 31 gennaio. Al riguardo si ricorda che, da ultimo, con ordinanza del Ministero della salute dell’8 febbraio scorso, si è disposto che, dal 10 febbraio fino al 31 marzo prossimo, è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie solo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, mentre all’aperto tale obbligo sussiste
solo in caso di assembramenti o affollamenti.
Con una integrazione dell’art. 5 del Dl n. 52/2021 viene inoltre previsto l’obbligo, dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022), di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri
locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto. Nei suddetti luoghi, ad esclusione dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022).
3. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 base (art. 5)
La disposizione in esame disciplina l’elenco dei servizi e delle attività il cui accesso è subordinato al possesso di un certificato verde base.
A tal fine viene modificato l’art. 9-bis del D.l. 52/2021, per adeguarlo alla formale introduzione della terminologia delle certificazioni verdi base e rafforzata sopra richiamata.
In sostanza, fino al 31 marzo 2022 (termine cessazione stato d’emergenza), sull’intero territorio nazionale, nel rispetto della disciplina della zona bianca, dei protocolli e delle linee guida, è consentito ai soli soggetti muniti del green pass base, l’accesso alle seguenti attività:
– mense e catering continuativo su base contrattuale;
– concorsi pubblici;
– corsi di formazione, in presenza, pubblici e privati.
4. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 rafforzate (art. 5-bis)
La disposizione in esame disciplina l’elenco dei servizi e delle attività il cui accesso è subordinato al possesso del certificato verde rafforzato.
In particolare, nel DL n. 52/2021, viene introdotto, dopo l’art. 9-bis, l’art. 9-bis.1, che prevede, fino al 31 marzo 2022 (termine di cessazione dello stato di emergenza), sull’intero territorio nazionale, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e linee guida adottati, l’obbligo del possesso del green pass rafforzato, per l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all’aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio a eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9-bis (green pass base, vedi sopra);
b) alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
e) sagre e fiere, convegni e congressi;
f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati;
i) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter;
l) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
m) partecipazione, nel pubblico, agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, di cui all’articolo 5;
n) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati di cui all’articolo 5;
o) partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche.
Il suddetto obbligo non si applica, invece, ai soggetti che abbiano un’età anagrafica inferiore a dodici anni ed a quelli che sono esentati dalla campagna vaccinale a seguito di idonea certificazione rilasciata dal medico.
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sopra elencate sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra utilizzando esclusivamente l’app Verifica C19 (art. 13 DPCM 17 giugno 2021). In caso di sagre o fiere locali all’aperto – svolte in spazi privi di varchi di accesso – per cui non sia possibile un controllo personale delle certificazioni verdi Covid, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo di possedere la predetta certificazione. In caso di controlli a campione, inoltre, le sanzioni di cui all’art. 13 del DL n. 52/2021, si applicano al solo trasgressore e non anche all’organizzatore che abbia rispettato gli obblighi informativi.
Si segnala che il Ministero della Salute può, con propria ordinanza, definire eventuali misure necessarie all’applicazione dell’articolo in esame.
Il comma 2, modificando l’art. 5 del D.L. 52/2021, consente l’accesso a spettacoli – aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto –, eventi sportivi e sale da ballo, discoteche e locali assimilati, in tutto il territorio nazionale, ai soli soggetti in possesso del cosiddetto green pass rafforzato, sopprimendo la
previsione che subordinava l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico ai possessori di green pass base nella zona gialla e in quella bianca.
Come sopra evidenziato infatti, sia per l’accesso agli spettacoli, nonché agli eventi e competizioni sportive (art. 9-bis.1, comma 1, lettera m)) che per l’accesso alle sale da ballo, discoteche e locali assimilati (art. 9-bis.1, comma 1, lettera n)) è necessario il green pass rafforzato.
Per finalità di coordinamento, viene aggiornato l’impianto sanzionatorio di cui all’art. 13, con il richiamo al nuovo art. 9-bis.1 sulla certificazione verde rafforzata. In particolare viene estesa anche alla violazione del possesso e della verifica del green pass rafforzato:
– l’applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro, prevista dall’art. 4 del DL 19/2020;
– l’applicazione, dopo due violazioni commesse in giornate diverse, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni in caso di violazione degli obblighi di verifica del possesso del green pass base e rafforzato o degli obblighi di verifica sul rispetto dell’uso delle mascherine FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico (comma 1, terzo periodo, dell’art. 13);
– l’applicazione, a partire dalla seconda violazione commessa in giornata diversa, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio da uno a dieci giorni (comma 1, quarto periodo, dell’art. 13) già prevista per le violazioni delle disposizioni relative alla capienza negli spettacoli aperti al pubblico, nelle discoteche e negli eventi sportivi, anche alla violazione degli obblighi di verifica del possesso del green pass rafforzato nei medesimi luoghi (art. 9-bis.1, lett. m) e n)), nonché nelle cerimonie pubbliche (art. 9-bis.1, lett. o)).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
1. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato (art. 5- septies)
La norma conferma, fino al 31 marzo 2022, l’obbligo di possesso del green pass base ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro nel settore privato.
2. Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali (art. 17) È prorogato al 31 marzo 2022 (nel decreto originario era al 28 febbraio 2022) lo svolgimento di norma in modalità agile della prestazione lavorativa dei soggetti fragili, come introdotto all’art. 26, co. 2-bis, del DL 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E SPOSTAMENTI
1. Green pass e utilizzo dispositivi di protezione nei mezzi di trasporto (art. 5 quater)
Viene sistematizzata, recependo anche le modifiche originariamente introdotte dall’art. 1, comma 2 del D.L. n. 30 dicembre 2021 n. 229, la disciplina in tema di green pass e mascherine valida sui mezzi di trasporto, introducendo anche un’innovazione con valenza retroattiva, in materia di collegamenti con le isole.
In particolare:
a) si conferma che, fino al 31 marzo 2022, è subordinato al possesso del cosiddetto “green pass rafforzato” (da vaccinazione o guarigione) l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
– aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
– navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
– treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
– autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che
collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
– autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
– mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.
Da tali obblighi restano esclusi i minori di 12 anni e le persone esentate dalla campagna vaccinale da idonea certificazione medica;
b) si conferma fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale (al momento il 31 marzo 2022), l’obbligo di indossare, per accedere a tali mezzi e utilizzarli, mascherine protettive di tipo FFP2, precisando, inoltre, l’obbligo per i vettori e i soggetti da questi delegati, di verificare il rispetto di tale obbligo, da parte dell’utenza, oltre che delle disposizioni in tema di green pass. Parimenti, si chiarisce che anche il mancato rispetto dell’obbligo di mascherina FFP2 a bordo dei mezzi è sanzionato ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
c) a seguito di una modifica introdotta in sede di conversione in legge del decreto, si dispone, inoltre, che a partire dallo scorso 10 gennaio 2022 (data di entrata in vigore dell’obbligo di green pass rafforzato sui mezzi di trasporto, per effetto del citato art. 1, comma 2 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 229) e fino allo stato di emergenza, l’accesso ai mezzi di trasporto e il loro utilizzo nei collegamenti da e verso le isole è consentito anche ai soggetti in possesso di un green pass base (vaccinazione, guarigione o test).
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 16)
Viene disposta la proroga, sino al 31 marzo 2022, dei termini previsti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell’allegato A.
Si segnalano, in particolare, le seguenti:
norme in materia di sorveglianza sanitaria (Allegato A, n.15): differimento, fino al 31 marzo 2022, dell’art. 83 del D.L. n. 34/2020 che impone l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di assicurare una sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori (es. età, immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita);
norme in materia di impiego del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro (Allegato A, n. 17): differimento, fino al 31 marzo 2022, dell’art. 100 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 che prevede la possibilità da parte del Ministero del Lavoro e politiche sociali di avvalersi, oltre che dell’Ispettorato del Lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, per lo svolgimento delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Disposizioni finali (art. 18)
L’articolo 18, come modificato in sede di conversione, dispone che le misure di contenimento della diffusione della pandemia di cui al DPCM 2 marzo 2021 trovano applicazione fino al 19 febbraio, data di entrata in vigore della legge di conversione in commento (in luogo del 31 marzo 2022 previsto dal decreto originario).
4. Disciplina sanzionatoria (art. 18-bis)
Si conferma l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento della somma da 400 a 1000 euro (di cui all’art. 4 del DL n. 19 del 2020) in caso di violazione delle seguenti disposizioni del provvedimento in esame:
– utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’aperto (art. 4, comma 1);
– divieto di svolgimento di feste, eventi e concerti che implichino assembramenti in spazi aperti e sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (art. 6);
– isolamento fiduciario per dieci giorni da parte dei viaggiatori che fanno ingresso in Italia in caso di esito positivo a test molecolare o antigenico (art. 11, comma 2).
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