Lo scorso 8 aprile l’Unione Europea ha adottato il suo quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia.
Nel frattempo, la Commissione ha pubblicato una FAQ di aggiornamento sul divieto di esportazione di beni di lusso.
5° PACCHETTO DI SANZIONI UE
Nell’ambito delle nuove azioni intraprese dall’Unione Europea, due misure sono di interesse per il settore vitivinicolo:
- Divieto di importazione: l’UE ha deciso di vietare l’importazione di ulteriori prodotti dalla Russia per un valore di 5,5 miliardi di euro all’anno. Ciò include, in particolare, le bevande spiritose (compresa la vodka) e i liquori.
- Trasporti: l’UE introduce un divieto totale d’ingresso e di operare ai trasportatori russi e bielorussi di merci. Inoltre, il divieto d’ingresso nei porti dell’UE sarà applicato anche alle navi battenti bandiera russa.
Per ogni ulteriore dettaglio, al seguente link, le FAQ sul Divieto di accesso ai porti dell’UE.
Inoltre, il Consiglio UE ha deciso di sanzionare le società i cui prodotti o la cui tecnologia abbiano avuto un ruolo nell’invasione dell’Ucraina, alcuni oligarchi e uomini d’affari di spicco, alti funzionari del Cremlino, sostenitori della disinformazione e della manipolazione delle informazioni, nonché i familiari di coloro già sanzionati, al fine di garantire il rispetto delle sanzioni UE. Si tratta di circa mille persone e ottanta entità. L’elenco aggiornato è stato pubblicato nella GUUE (accessibile qui).
Infine, è imposto un divieto totale alle transazioni a quattro grandi banche russe che rappresentano una quota di mercato del 23% nel settore bancario russo. Dopo essere state rimosse dallo SWIFT, queste banche saranno soggette a un congelamento degli asset, che le escluderà completamente dal mercato dell’UE.
DETTAGLI SUL DIVIETO DEI PRODOTTI DI LUSSO
Il 9 aprile la Commissione ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ relative al divieto di esportazione dei beni di lusso:
- Valutazione del valore di 300 EUR: il valore di 300 EUR deve essere valutato in base al valore statistico delle merci nella dichiarazione di esportazione (elemento dati 99 06 000 000 o 8/6 o casella 46 del documento amministrativo unico – DAU).
Il valore statistico è il valore delle merci nel momento e nel luogo in cui attraversano il confine dello Stato membro (sia in esportazione che in importazione).
Il valore, che non tiene conto dell’IVA, potrebbe essere rettificato, ove necessario, in modo tale che il valore statistico contenga solo e integralmente le spese accessorie (cioè di trasporto e di assicurazione), sostenute per la consegna della merce dal luogo di partenza al confine dello Stato membro di esportazione.
- Cosa si intende per “Item” / “Articolo”: la FAQ specifica che la voce è da intendersi come “unità supplementare” nella dichiarazione di esportazione (elemento dati 18 02 000 000 o 6/2 o casella 41 della dichiarazione doganale). La normativa doganale definisce l’unità supplementare come la quantità dell’articolo in questione, espressa nell’unità prevista dalla normativa dell’Unione (vedi nomenclatura combinata TARIC) che, nel caso dei vini, normalmente richiede l’indicazione di un’unità di volume (litro).
Il documento della Commissione aggiunge anche che, per i prodotti che non hanno un’unità supplementare nella TARIC, possa essere utilizzata l’informazione per “numero di confezioni” per stabilire il limite. Per articolo si intende l’imballaggio abituale per la vendita al dettaglio (ad es. un cartone da 6 bottiglie di vino se vendute insieme, o una bottiglia di vino se è destinata alla vendita separatamente).
Tuttavia, anche a seguito di alcuni chiarimenti recentemente forniti dalle nostre autorità doganali, abbiamo inteso che le aziende dovrebbero far riferimento al riquadro 41 della dichiarazione di esportazione, quindi all’unità di volume (litro).
Per ogni ulteriore dettaglio, in allegato, le FAQ aggiornate sul divieto dei beni di lusso.
La Commissione Europea ha pubblicato taluni chiarimenti sulle restrizioni all’esportazione dei beni di lusso in Russia, approvati nel c.d. “quarto pacchetto” delle sanzioni europee contro la Federazione Russa, Regolamento 2022/428.
Tali chiarimenti riguardano, in particolare, la valutazione della soglia dei 300 euro/articolo.
Come noto, infatti, il divieto di esportazione dei vini in Russia si applica nella misura in cui il valore dei prodotti sia superiore a 300 EUR per articolo.
Interpretazione della soglia di 300 euro/articolo
Come anticipato da Unione Italiana Vini, la soglia di 300 euro/articolo (nella versione inglese “item”) si applica all’unità di vendita, indipendentemente dalla capacità: è ,quindi, identica, sia che si tratti di una bottiglia da 75 cl, sia che si tratti di una bottiglia da 1,5 l.
Per articolo si intende l’unità di vendita al consumatore, quindi, a priori, la bottiglia.
Questo significa che se l’azienda esporta una confezione da 3 bottiglie, destinata alla vendita al dettaglio in questo formato, è l’unità di 3 bottiglie che viene presa in considerazione per la valutazione della soglia dei 300 euro.
Prezzo per la valutazione della soglia di 300 euro/articolo
Il valore di 300 euro è il valore indicato nella dichiarazione di esportazione (definito nella sezione 10 dell’allegato V del regolamento 2020/1197).
Pertanto, esso corrisponde al prezzo effettivamente pagato o pagabile per le merci esportate. Si tratta di un prezzo IVA esclusa.
Secondo la Commissione, tale valore deve essere adeguato, ove necessario, in modo tale che il valore contenga esclusivamente e integralmente le spese accessorie, come le spese di trasporto e di assicurazione, sostenute per consegnare le merci dal luogo di partenza al confine dello Stato membro di esportare.
Per evitare eventuali criticità, consigliamo di inserire in fattura il prezzo unitario della bottiglia, se venduta al dettaglio singolarmente.
Vendita di prodotto sfuso
In questo caso e, in mancanza di precisazione nel testo della Commissione, l’articolo dovrebbe corrispondere alla merce sfusa determinata dalla sua unità di misura come definita nella classificazione TARIC.
Per i vini (2204) e i vermouth (2205), questa unità è il litro.
Per le bevande spiritose (2208), è il litro di alcol puro.
Gli uffici di Unione Italiana Vini restano a disposizione per qualunque chiarimento.
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