L’8 novembre 2021 è stato approvato il Decreto Legislativo n.198, recante attuazione, adeguamento e coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva UE 633/2019, in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare.
Lo scorso 18 maggio, abbiamo incontrato i responsabili dell’ufficio legislativo del Ministro delle Politiche Agricole e dell’Ispettorato Repressioni frodi, per chiarimenti sull’attuazione del provvedimento.
Il Ministero si è detto disponibile a valutare ulteriori nostre istanze di approfondimento, vi chiediamo, pertanto, di farci pervenire eventuali richieste di chiarimento sull’applicazione del decreto legislativo.
Di seguito, alcune prime indicazioni emerse nel corso degli incontri:
- Articolo 2, lettera m): differenza tra prodotti agricoli deperibili e non deperibili.
La differenza tra le due fattispecie assume una particolare rilevanza, tenuto conto delle diverse tempistiche di pagamento, trenta giorni per i prodotti deperibili e sessanta giorni per i prodotti non deperibili. Seguendo la definizione prevista dal decreto, i prodotti agricoli deperibili sono i prodotti che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione.
Secondo il Ministero è da escludere che la deperibilità del prodotto sia legata alle modalità di conservazione dello stesso (es. refrigerazione);inoltre, a parere del Ministero, è rimesso al fornitore l’onere di stabilire la durata del prodotto e l’eventuale deperibilità dello stesso, a nulla rilevando le modalità di conservazione (celle frigorifere o procedura di congelamento) cui il prodotto possa essere sottoposto dall’acquirente.
- Articolo 3, comma 4, durata dei contratti, “la durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata, anche in ragione della stagionalità dei prodotti oggetto di cessione, concordata dalle parti contraenti, o risultante da un contratto stipulato con l’assistenza delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative (…)”.
Secondo il Ministero:
- Il contratto di dodici mesi, articolandosi con la stipulazione di un accordo quadro tra le parti, può essere anche utilizzato come base legale per forniture singole/una tantum.
- I contratti inferiori ai dodici mesi, per le forniture “una tantum” sono, a parere del Ministero, ammessi, se motivati, in ragione della stagionalità dei prodotti (es. per quanto riguarda il vino, la fornitura di uve, di mosti o di vino particolarmente è particolarmente significativa durante il periodo vendemmiale) o da altri fattori, quali ad es. l’andamento del mercato, delle vendite ecc.
- Articolo 4 del decreto, “tempi di pagamento”
Una delle pratiche sleali definita dal decreto è il pagamento oltre i tempi previsti dalla legge, oltre trenta giorni per i prodotti deperibili e oltre sessanta giorni per i prodotti non deperibili. Secondo la legge, i trenta o sessanta giorni decorrono dalla data di consegna oppure dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva.
Su questo aspetto, a parere del Ministero:
- La data nella quale è stabilito l’importo da corrispondere deve essere oggetto di un c.d. “accordo quadro/accordo generale”
- Tale data può anche corrispondere al giorno di emissione della fattura e, tuttavia, questa specifica deve essere indicata all’interno dell’accordo quadro.
- Dilazionamento del pagamento oltre i trenta/sessanta giorni: a parere del Ministero, tale possibilità è esclusa.
- Interessi di mora: l’articolo 4, comma 2 del decreto stabilisce: “il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed è inderogabile”. Ad avviso del Ministero, il fornitore che decide di non avvalersi di questo diritto, non è sanzionabile.
Per quanto riguarda i controlli in questa prima fase di attuazione della nuova disciplina, il Ministero ha evidenziato che l’autorità di controllo, l’Ispettorato Repressione Frodi, focalizzerà la sua attività ispettiva, in via prioritaria, sulle segnalazioni di gravi episodi di elusione delle regole della norma e delle pratiche sleali.
Infine, rispetto all’applicazione della direttiva a livello europeo, secondo il Mipaaf:
- Al momento, quasi tutti i Paesi membri dell’Unione Europea (26 su 27) hanno completato il processo di trasposizione della direttiva.
- Nel caso dei contratti di fornitura dall’Italia verso un Paese dell’Unione Europea, si applica la disciplina del Paese di partenza della merce.
- Nonostante la Direttiva lasci spazi di sussidiarietà nella sua attuazione da parte dei singoli Paesi membri, il divieto delle pratiche sleali definite a livello europeo, inclusa la clausola sulle tempistiche di pagamento, è inderogabile.
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