E’ stato adottato dal Consiglio dei Ministri il decreto-legge relativo a specifici interventi a tutela delle imprese agroalimentari, c.d. “DL Agricoltura”.
L’obiettivo del provvedimento è sostenere il settore agroalimentare, in questa congiuntura caratterizzata da conflitti bellici e crisi economiche.
Queste le disposizioni di maggior rilievo per il settore vitivinicolo:
- Articolo 1, sospensione pagamento mutui: è prevista la possibilità di sospensione per 12 mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui (nonché degli altri finanziamenti a rimborso rateale) in scadenza nel 2024. Possono beneficiare di questo meccanismo le imprese agricole che hanno registrato nel 2023 una riduzione del volume di affari di almeno il 20% e le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate.
- Articolo 1 comma 7, Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura: Per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli che effettuano l’acquisizione di beni strumentali (macchinari, impianti e attrezzature), destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite (Le regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise), è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta.
- Articolo 3, Lotta alle fitopatie: Sono stanziati 10 milioni di euro al fine di contrastare i danni della peronospora e della flavescenza dorata, che si sono verificati nella primavera del 2023. Gli aiuti possono essere erogati solamente dalle regioni che hanno adottato una declaratoria di eccezionalità. Le declaratorie sono disponibili qui. Le regioni che hanno adottato la declaratoria sono: Toscana, Puglia, Abruzzo, Molise, Calabria, Lazio, Umbria, Campania, Marche, Sicilia e Basilicata.
- Articolo 4, modifiche al testo del D.LGS sulle pratiche commerciali sleali: è introdotta la definizione di costi di produzione. I contratti di cessione dei prodotti agroalimentari dovranno tenere in considerazione anche dei costi di produzione del prodotto stesso, ossia dei costi sostenuti dal produttore agricolo nel processo di trasformazione del prodotto. Inoltre, è introdotta la definizione di “costo medio di produzione”: tali costi, per i diversi prodotti agricoli, sono determinati da ISMEA.
- Articolo 5, Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo: L’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone classificate come agricole è consentita: a) in caso l’area sia idonea secondo i criteri indicati nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC); b) limitatamente agli interventi di modifica, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti già installati. Nel caso in cui il progetto è finalizzato a costituire una Comunità energetica rinnovabile, oppure, in attuazione del PNRR, non si applicano i limiti sopracitati.
Il decreto dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.