Con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2022 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle novità normative in materia di imposte dirette contenute nelle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (Legge di Bilancio 2022)
Di seguito, un’analisi dei chiarimenti di maggior rilievo, a cura dell’Ufficio studi di Confcommercio.
1. Proroga dell’esenzione ai fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali
Il documento di prassi si occupa, in primis, della proroga dell’esenzione fino al 31 dicembre 2022, ai fini Irpef e addizionali, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti alla previdenza agricola.
Al riguardo, viene precisato che l’esenzione dalla tassazione si applica non solo ai terreni posseduti e condotti e, quindi, sia al reddito dominicale sia al reddito agrario, ma anche a quelli presi in affitto per curarne la conduzione (in tal caso, il beneficio riguarda esclusivamente il reddito agrario, in quanto l’imposizione del reddito dominicale compete al proprietario).
Inoltre, dall’applicazione del beneficio sono esclusi i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale in quanto, in tale ipotesi, il reddito attribuito ai soci mantiene la natura di reddito d’impresa.
2. Proroga delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico, di ristrutturazione edilizia e del bonus mobili
La circolare si sofferma sull’estensione al 2024 delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e per la sistemazione a verde di aree scoperte private degli edifici.
In particolare, con riferimento alle detrazioni per interventi di efficienza energetica (c.d. ecobonus), viene prorogato, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2024, il termine previsto per avvalersi di tali detrazioni nella misura del 65 per cento del 70 o del 75 per cento per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Con riferimento all’articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine, previsto nella versione previgente al 31 dicembre 2021, per avvalersi del c.d. bonus mobili per le spese documentate relative agli interventi:
– di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;
– di adozione di misure antisismiche.
Come noto, si tratta di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto dei sopra citati interventi.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l’anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (il limite di spesa previsto fino al 31 dicembre 2021 era di 16.000 euro).
Con riferimento alle classi di efficienza energetica che i grandi elettrodomestici devono possedere per l’accesso alla detrazione, la circolare precisa che, sulla base del Regolamento (UE) del 4 luglio 2017, n. 2017/1369, a partire dal 1° marzo 2021, sono in vigore le nuove etichette energetiche comunitarie che, dalla medesima data, hanno sostituito quelle precedenti introdotte a partire dal 2010.
In particolare, il nuovo regolamento comunitario sull’etichettatura energetica ha previsto una rimodulazione delle classi di efficienza energetica, con la conseguenza che, sempre dal 1° marzo 2021, sono state eliminate le classi A+, A++ e A+++ ed è stata introdotta una nuova classificazione in scala A-G.
Inoltre, viene precisato che la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa per l’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.
La circolare infine, si occupa, richiamandone le disposizioni:
– del rinvio al 31 dicembre 2024, del bonus verde – articolo 1, comma 12, legge n. 205/2017;
– della proroga, a tutto il 2022, della detrazione relativa al bonus facciate – articolo 1, comma 219, legge n. 160/2019, con percentuale ridotta dal 90 al 60%.
3. Bonus affitto per i giovani
Nel documento di prassi vengono illustrate le novità per i giovani che prendono in affitto un’unità immobiliare. Come noto, si tratta dell’agevolazione prevista dall’articolo 16 del TUIR, al comma 1-ter, riscritta dall’articolo 1, comma 155 della Legge di Bilancio 2022.
Secondo i chiarimenti forniti, hanno diritto al bonus affitto, a partire dall’anno d’imposta 2022, i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti titolari di reddito non superiore a 15.493,71 euro che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza.
Il bonus affitto consiste in una detrazione pari a 991,60 euro, riconosciuta per i primi 4 anni di durata contrattuale. Se superiore, la detrazione è pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.
La Legge di Bilancio è quindi intervenuta su un’agevolazione già prevista, apportando le seguenti modifiche:
– il requisito anagrafico per l’accesso alla detrazione di importo più alto è passato da 30 a 31 anni non compiuti;
– la detrazione spetta anche in caso di affitto di una parte della casa (quindi in caso di affitto di una stanza);
– è riconosciuta per i primi quattro anni del contratto, rispetto ai tre previsti in precedenza, nel rispetto dei requisiti di età e reddito, da verificare per ciascun singolo periodo d’imposta. In merito al requisito dell’età, la circolare dell’Agenzia delle Entrate specifica che è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta;
– la detrazione spetta solo se l’immobile è adibito a residenza del locatario, e non più ad abitazione principale;
– viene prevista una detrazione di importo più elevato, pari al valore maggiore tra l’importo forfetario di 991,60 euro e il 20 per cento dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2.000 euro. Ad esempio quindi, in caso di contratto con canone annuo stabilito a 10.800 euro (900 euro al mese), si ha diritto alla detrazione massima di 2.000 euro, in quanto il 20 per cento di 10.800 euro (pari a 2.160 euro) supera l’importo massimo riconoscibile come detrazione. Per un canone annuo di 4.200 euro (350 euro al mese), il bonus spetta nella misura minima di 991,60 euro, poiché il 20 per cento di 4.200 euro (pari a 840 euro) è inferiore all’importo minimo riconoscibile.
Infine, viene chiarito che nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota.
4. Limite crediti compensabili
La circolare ricorda che, in considerazione della situazione di crisi derivante dall’emergenza sanitaria Covid-19, il decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020) ha elevato a 1 milione di euro, per il 2020, il limite precedentemente in vigore (700mila euro per anno solare) dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili. Successivamente, il decreto “Sostegni bis” (Dl n. 73/2021) ha previsto l’innalzamento dello stesso limite a 2 milioni di euro per l’anno 2021.
Da ultimo la Legge di Bilancio 2022 ne ha sancito la stabilizzazione, nella stessa misura, a partire dal 2022, elevando, dunque, a 2 milioni di euro, a regime, il limite dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili.
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