L’Agenzia delle entrate, con Risoluzione 14 febbraio 2023, n. 8/E, ha provveduto ad istituire i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante, relativamente al primo trimestre 2023.
I nuovi codici tributo sono evidenziati nella tabella in seguito riportata.
Codice tributo | Descrizione | Periodo di riferimento |
7010 | Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (Cfr. articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) | Primo trimestre 2023 |
7011 | Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (Cfr. articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) | Primo trimestre 2023 |
7012 | Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (Cfr. articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) | Primo trimestre 2023 |
7013 | Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (Cfr. articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) | Primo trimestre 2023 |
7014 | Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (Cfr. articolo 1, commi 45 e 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) | Primo trimestre 2023 |
Si ricorda, da ultimo, che tali crediti d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2023, devono essere utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.
RIS_n_08_del_14_02_2023