Con la circolare n. 13/E del 13 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità normative in materia di crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese per l’acquisto di energia elettrica, sostenute nel primo e secondo trimestre del 2022, di cui al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (decreto “Sostegni-ter”), al decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 e al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
Si riportano alcune considerazione a cura dell’ufficio studi di Confcommercio:
1. Credito d’imposta per “imprese energivore” e “imprese non energivore”
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore:
– delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “imprese energivore”), con riferimento al primo ed al secondo trimestre 2022;
– delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, con riferimento al secondo trimestre 2022 (c.d. “imprese non energivore”).
In particolare, con riferimento alle “imprese energivore”, viene precisato che, tali soggetti, possono beneficiare del contributo in esame a condizione che i costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 (con riferimento al beneficio riconosciuto in relazione al primo trimestre 2022) e della media del primo trimestre 2022 (con riferimento al beneficio riconosciuto in relazione al secondo trimestre 2022) al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30%, rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Pertanto, come indicato dall’Agenzia delle Entrate, nell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione in parola rientrano le imprese:
– che siano qualificabili come “imprese a forte consumo di energia elettrica” ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (di seguito “DM”);
-e i cui costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili all’ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30% del costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Sono, invece, escluse dall’agevolazione in parola le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01), concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.
L’Agenzia ritiene, dunque, che, per fruire del beneficio, le imprese energivore devono possedere i requisiti di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017 – che indica i requisiti per la qualificazione di “imprese a forte consumo di energia elettrica” – e, al contempo, devono essere regolarmente inserite nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo D.M. – che comprende in riferimento a ciascun anno di competenza, l’elenco delle imprese a forte consumo di energia.
Qualora l’impresa non risulti definitivamente iscritta nell’elenco relativo all’anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati.
Con riferimento, invece, alle c.d. “imprese non energivore”, viene precisato che, le imprese in questione, possano beneficiare del contributo in esame a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Sotto il profilo oggettivo di applicazione del beneficio, per quanto riguarda le c.d. “imprese energivore”, l’Agenzia ricorda che il contributo straordinario è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 (dal 1° gennaio al 31 marzo 2022), e pari al pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (dal 1° aprile al 30 giugno 2022).
Per quanto riguarda, invece, le c.d. “imprese non energivore”, il contributo straordinario è riconosciuto, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022 (dal 1° aprile al 30 giugno 2022).
Ai fini del calcolo del costo medio per kWh di detta componente energia elettrica, la Circolare precisa che occorre tener conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.
L’Agenzia chiarisce, altresì, che le spese per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata si considerano sostenute nell’esercizio di competenza, in applicazione dei criteri di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.
Viene chiarito, inoltre, che il credito di imposta in esame non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa (ai sensi dell’articolo 61 del TUIR) e non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa (ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR).
Relativamente all’utilizzo del credito d’imposta in parola, la Circolare precisa che lo stesso:
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022;
– non può essere chiesto a rimborso;
– non trovano applicazione il limite annuale di euro 250.000 applicabile ai crediti d’imposta ed il limite generale di compensabilità dei crediti d’imposta e contributi di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, previsto per ciascun anno solare e pari a 2 milioni di euro
– in alternativa alla fruizione diretta, può essere ceduto.
Con riguardo al termine iniziale di fruizione del credito d’imposta in commento, in assenza di una esplicita indicazione della norma, l’Agenzia ritiene che lo stesso decorra dal momento di maturazione del credito, ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo, nonché gli obblighi di certificazione previsti dalla disciplina agevolativa in esame.
Viene ricordato, inoltre, che l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi.
Pertanto, il credito può essere compensato, anche per importi superiori a 5.000 euro annui, senza l’obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, con apposto il visto di conformità.
Con il documento di prassi viene, infine, chiarito che l’agevolazione in esame è cumulabile con altre misure di favore insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto salvo, ovviamente, eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito d’imposta derivanti dalle discipline di tali altre misure di favore.
2. Cedibilità dei crediti d’imposta
La Circolare esamina anche le disposizioni relative alla cedibilità dei crediti d’imposta in esame.
Viene ricordato, innanzitutto, che la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti sia alle “imprese energivore” che a quelli “non energivore” è disciplinata dagli articoli 9 e 3, comma 3, del D.L. n. 21 del 2022.
Detti crediti – che, si ricorda, devono essere utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 – sono cedibili entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
Al fine di uniformare la cessione dei predetti crediti a quella prevista dall’articolo 121 del decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), riguardanti le agevolazioni “Superbonus” ed altri diversi bonus, l’Agenzia chiarisce che viene fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di:
-banche e intermediari finanziari;
– società appartenenti a un gruppo bancario;
– imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la circostanza che la norma preveda che i crediti in questione siano cedibili “solo per intero”, implica che l’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione, tramite modello F24, impedisca la cessione della quota non utilizzata. Viene precisato, altresì, che per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, sono applicabili le disposizioni che disciplinano il contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti (di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del citato D.L. n. 34), in base alle quali i soggetti obbligati che intervengono nelle predette cessioni, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione, previsti rispettivamente dagli articoli 35 e 42 del D.Lgs. n. 231 del 2007.
Viene, dunque, precisato che i contratti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli.
Il documento di prassi richiama, infine, la disciplina che si applica con riferimento alla cessione del credito, ricordando che, in tal caso, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione e, in caso di visto di conformità infedele, sono applicabili, in linea generale, le sanzioni amministrative previste dal d.lgs. n. 241 del 1997.
Inoltre, fermi restando gli obblighi di conservazione documentale previsti in capo ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese che danno diritto al credito d’imposta.
Il cessionario può usufruire del credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
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