Il Cile ha pubblicato la normativa complementare relativa alle avvertenze sanitarie e alle informazioni sull’energia da riportare sull’etichetta delle bevande alcoliche. La bozza di regolamento è stata notificata all’OMC attraverso il processo TBT il 9 marzo.
Il regolamento stabilisce le specifiche relative alle avvertenze sanitarie e alle informazioni energetiche relative alla commercializzazione e alla pubblicità delle bevande alcoliche. Il regolamento è disponibile qui.
Il regolamento propone i seguenti elementi in relazione alle avvertenze sanitarie e al valore energetico:
Avvertenze sanitarie
- Qualsiasi bevanda alcolica (pari o superiore a 0,5% abv) destinata alla vendita in Cile deve recare un’avvertenza chiara, precisa, visibile e di facile lettura, che includa i tre pittogrammi relativi a “quando non bere” (Donne incinte, Bevitori minorenni, Bevi e guida) e la corrispondente dichiarazione esplicativa e il seguente testo scritto: “Avvertenza l’uso nocivo di alcol danneggia la salute”. (vedi immagine seguente).
- Le informazioni devono essere riportate sul fronte o sul retro del contenitore e sulle scatole o confezioni promozionali destinate al consumatore.
- Le avvertenze sulla salute devono essere costituite da tre rettangoli, con un bordo rosso e uno sfondo bianco, ciascuno contenente simboli ottagonali, rossi e bianchi.
- La dimensione minima dell’avvertenza non può coprire meno del 15% della superficie della faccia o del retro dell’etichetta del rispettivo contenitore, scatola o imballaggio. Ciascuno dei rettangoli contenenti i simboli ottagonali non può avere una dimensione inferiore a 2,5 cm di altezza e 1,5 cm di lunghezza, e l’avvertenza completa non può avere una dimensione inferiore a 4 cm di altezza e 5,5 cm di lunghezza.
- Le avvertenze devono essere stampate sui contenitori in modo indelebile o aderire ad essi.
- Il regolamento prevede anche disposizioni per le azioni pubblicitarie attuate attraverso supporti scritti o manifesti o pubblicità di ogni tipo, sia fisica che virtuale.
Etichettatura del valore energetico
- Qualsiasi bevanda alcolica (pari o superiore a 0,5% abv) destinata alla vendita in Cile, deve indicare sull’etichetta il valore energetico espresso in calorie (chilocalorie) per 100 ml di prodotto.
- L’espressione numerica del valore energetico deve essere in numeri interi. I valori decimali devono essere approssimati.
- I valori devono essere ottenuti da una determinazione analitica o da tabelle elaborate o riconosciute da organizzazioni accademiche o scientifiche nazionali e/o internazionali.
- Il limite di tolleranza consentito tra il valore dichiarato e quello ottenuto mediante determinazione analitica è del 20%.
- L’informazione deve essere riportata sul retro del contenitore, della scatola o dell’imballaggio, mediante un rettangolo con bordi neri e sfondo bianco che riporti in alto la dicitura “valore energetico” in lettere maiuscole nere. Nel rettangolo devono essere incorporate due colonne sotto il titolo per includere a sinistra “Calorie per 100 ml” e il valore in calorie a destra in caratteri neri Arial.
- La dimensione minima della lettera da utilizzare sarà di 1,5 millimetri per i contenitori di dimensioni inferiori a 237 millilitri; 2 millimetri per i contenitori fino a 1,5 litri e 3 millimetri per i contenitori di dimensioni superiori a 1,5 litri. Allo stesso modo, si stabilisce un massimo di 5 caratteri per centimetro per le lettere di 1,5 millimetri; 8 caratteri per centimetro per le lettere di 2 millimetri e 10 caratteri per centimetro per le lettere di 3 millimetri.
Tempistica
Avvertenze sanitarie. Sia il Regolamento che la Legge 21.363 sottolineano che le disposizioni relative alle avvertenze sanitarie dovrebbero entrare in vigore un anno dopo la pubblicazione del Regolamento. Ciò potrebbe avvenire intorno al maggio 2024, poiché il regolamento potrebbe essere adottato nel maggio 2023 a seguito del processo TBT.
Per quanto riguarda la dichiarazione nutrizionale, la normativa specifica che l’entrata in vigore è fissata al massimo due anni dopo la promulgazione della legge stessa. Pertanto, dal 6 agosto 2023 sarà necessario riportare questo elemento in etichetta
Procedura WTO
Infine, il regolamento è stato notificato il 9 marzo ed è aperto alle osservazioni per un periodo di due mesi, fino al 9 maggio 2023.