La Commissione Europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15/1/2024 il documento “Domande e risposte sull’attuazione delle norme dell’UE in materia di dealcolizzazione dei vini”, la versione ufficiale e definitiva delle diverse “Domande e risposte” elaborate dalla DG Agri per rispondere ai quesiti posti dai diversi Stati Membri. Troverete, di seguito, i principali elementi di questo documento: 1)Dealcolizzazione e arricchimento:
- L’eliminazione dell’etanolo nel prodotto vitivinicolo non può essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.
- Inoltre, secondo la Commissione, non è ammessa neanche l’eliminazione dell’etanolo in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nell’uva o nel vino nuovo ancora in fermentazione.
4) Assemblaggio e taglio
Le pratiche dell’assemblaggio e del taglio non possono essere effettuate per aggirare le norme sulla dealcolizzazione.
Nello specifico, non può essere commercializzato come “vino parzialmente dealcolizzato” un prodotto ottenuto da un taglio tra un vino e vino dealcolizzato.
Al contrario, il prodotto ottenuto da un assemblaggio tra un vino parzialmente dealcolizzato e un vino dealcolizzato, può essere commercializzato come “vino parzialmente dealcolizzato”.
5) Vini spumanti:
- a) Non è possibile produrre vino spumante a basso tenore alcolico con una seconda fermentazione alcolica, in quanto tale pratica comporterebbe la produzione, non soltanto di anidride carbonica, ma anche di etanolo. Con le tipologie attuali di lieviti di fermentazione, l’aggiunta di sciroppo zuccherino a un vino spumante totalmente dealcolizzato produrrebbe un vino spumante con un titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5% e quindi non conforme alla definizione di vino “dealcolizzato”.
b) tuttavia, è possibile produrre vini spumanti gassificati dealcolizzati utilizzando un vino di base dealcolizzato al quale sia aggiunta anidride carbonica esogena.
6) Etichettatura: la Commissione non lavorerà a ulteriori norme attuative in materia di etichettatura dei vini dealcolizzati. L’etichetta dei vini dealcolizzati dovrà indicare la categoria di vino accompagnata, rispettivamente, dalla dicitura “parzialmente dealcolizzato” o “dealcolizzato”. Le altre norme in materia di etichettatura previste per gli altri vini restano valide e si applicano anche ai prodotti low and no alcohol.
7) Altre denominazioni di vendita: altre denominazioni di vendita possono accompagnare il termine “dealcolizzato”.
È pertanto possibile aggiungere i termini “analcolico”, “alcohol free” o “alkoholfrei” sull’etichetta di un vino totalmente dealcolizzato (0% alcol). Tali indicazioni volontarie devono essere conformi ai princìpi sulla leale informazione al consumatore previsti dal regolamento 1169/2011.
8) Pratiche enologiche:
Le nuove norme UE non vietano l’uso delle pratiche enologiche autorizzate effettuate successivamente al processo di dealcolizzazione. Alcune di queste pratiche (ad esempio dolcificazione, aggiunta di CO2) sono utili per migliorare la qualità dei vini parzialmente dealcolizzati. La nuova normativa, inoltre, non esclude la possibilità di dealcolizzare i prodotti vitivinicoli che, prima della dealcolizzazione, contengono ancora una certa quantità di zuccheri non fermentati, purché tali prodotti vitivinicoli di base soddisfino i requisiti applicabili alla loro categoria.
9) Indicazione del tenore alcolico e tolleranze: l’articolo 44, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/33 stabilisce che il titolo alcolometrico effettivo riportato sull’etichetta non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,5% vol. (o 0,8% in alcuni casi specifici previsti dalla norma) al titolo alcolometrico individuato dall’analisi. Questa disposizione si applica anche ai prodotti dealcolizzati, entro i limiti definiti per ciascuna categoria o ciascun tipo di prodotto vitivinicolo.
10) Il titolo alcolometrico effettivo che precede la dealcolizzazione è calcolato come segue. L’allegato VII parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013 specifica diversi livelli minimi di titolo alcolometrico effettivo per categoria di prodotti vitivinicoli:
-categoria 1): 8,5% (zone viticole A e B), 9% (altre zone);
-categorie 4) e 5): titolo alcolometrico non specificato e quindi implicitamente identico a 1;
-categoria 6): 6%;
-categoria 7): titolo alcolometrico non specificato, quindi implicitamente identico a 1).
Tali livelli minimi di titolo alcolometrico effettivo per categoria rappresentano il limite massimo di tenore alcolico per un vino parzialmente dealcolizzato.
Per contro, l’articolo 119, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013 non fa riferimento ai titoli alcolometrici minimi definiti nei disciplinari dei vini DOP e IGP. Questi non possono quindi rappresentare il limite superiore dell’intervallo del titolo alcolometrico effettivo per i vini parzialmente dealcolizzati.
11) Nomenclatura Combinata: i vini parzialmente dealcolizzati sono disciplinati dai codici di nomenclatura corrispondenti ai vini, il codice NC “ex 2204”; i vini dealcolizzati, invece, sono associati al codice NC “ex 2202 99 19”.
12) Vini spumanti dealcolizzati: in termini di produzione, i processi di dealcolizzazione disponibili non permettono al momento di rimuovere l’etanolo dei vini spumanti mantenendo nel contempo il loro contenuto di anidride carbonica. Inoltre le attuali tecniche di fermentazione non consentono una seconda fermentazione senza produzione di alcole. Tuttavia non si esclude che, in futuro, tecniche innovative possano cambiare la situazione.
13) Non esiste una contraddizione tra l’articolo 9 paragrafo 1 lettera k del regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede che il titolo alcolometrico effettivo sia indicato sulle etichette delle bevande con un titolo effettivo superiore al 1,2% e l’articolo 119 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n.1308/2013 che stabilisce che l’etichetta dei vini deve recare il titolo volumico effettivo, indipendentemente dal loro tenore alcolico. Il regolamento n.1169/2011 si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell’Unione. Pertanto, l’articolo 119, paragrafo 1, lettera c, del regolamento (UE) si applica ai vini come lex specialis. Di conseguenza, il titolo alcolometrico effettivo dei vini parzialmente o totalmente dealcolizzati deve essere sempre indicato sull’etichetta, anche per le bevande con un titolo alcolometrico inferiore al 1,2%.
13) Indicazione del titolo alcolometrico: l’indicazione del titolo alcolometrico per i prodotti vitivinicoli è disciplinata dal Reg. 1308/2013 come lex specialis. A differenza di quanto previsto dal Reg. 1169/2011, dove l’obbligo di indicazione del tenore alcolico è previsto per tutte le bevande alcoliche > 1.2%, il titolo alcolometrico effettivo dei vini parzialmente o totalmente dealcolizzati deve essere sempre indicato sull’etichetta, anche per le bevande con un titolo alcolometrico inferiore al 1,2%.
14) Termine minimo di conservazione: la norma europea introduce l’obbligo di indicare tale termine sull’etichetta dei prodotti dealcolizzati aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10%. La decisione sulla durata della conservazione e sul tipo di data da utilizzare rientra tra la responsabilità dell’operatore del settore alimentare.
15) Dealcolizzazione di un vino oltre il 20%: i vini il cui tenore alcolico è stato ridotto di oltre il 20%, ma che contengono ancora un livello di alcole superiore al minimo previsto per una determinata categoria, non possono essere etichettati come vino, né come un vino dealcolizzato o parzialmente dealcolizzato.
16) Vini a dop/igp dealcolizzati: per quanto riguarda la dealcolizzazione dei vini IGP o DOP occorre distinguere tra il trattamento enologico che corregge il tenore alcolico dei vini fino al 20% e quello che porta all’ottenimento dei vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati. Il primo trattamento è autorizzato dal 2013 per tutti i tipi di vini, ad eccezione dei vini biologici.
Per quanto riguarda il secondo caso, i vini DOP o IGP non possono essere sottoposti a dealcolizzazione totale e possono quindi essere solo parzialmente dealcolizzati. I produttori devono modificare i disciplinari di produzione dei loro vini a DOP o IGP per introdurre un vino parzialmente dealcolizzato in quella denominazione.