Il MASAF (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) ha deciso di introdurre, nell’ordinamento nazionale, la possibilità di ricorrere alla misura della distillazione di crisi.
Si tratta di attuare il Reg. UE n. 2023/1225 per la campagna 2022/2023, la distillazione dei vini rossi o rosati, anche per i prodotti vitivinicoli a DO e IG, oltre che quelli senza denominazione o indicazione geografica protetta.
La misura prevede che:
- Possono beneficiare della misura i produttori[1] che sono in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole;
- Il vino da avviare alla distillazione deve essere detenuto alla data del 31 maggio 2023 e risultare dai registri di cantina alla stessa data;
- L’alcool derivante dalla distillazione è utilizzato esclusivamente per uso industriale, in particolare per la produzione di disinfettanti e di farmaci, o per fini energetici;
- Le operazioni di distillazione devono avvenire entro il 15 ottobre 2023.
Per il finanziamento della misura sono utilizzate le risorse assegnate alle Regioni con il decreto di riparto emanato annualmente dal Ministero relativamente al PNS vitivinicolo.
Per individuare le risorse necessarie ciascuna Regione procede ad una rimodulazione delle risorse alla stessa assegnate effettuata garantendo gli impegni finanziari correttamente assunti nell’ambito delle proprie assegnazioni nell’esercizio finanziario 2022/2023.
Qualora le risorse risultate disponibili dopo la rimodulazione di cui ai commi 2 e 3 non dovessero essere sufficienti a coprire il fabbisogno necessario al finanziamento della misura, le Regioni possono procedere ad una nuova programmazione finanziaria dei fondi 2023/2024 per individuare le risorse mancanti.
L’importo dell’aiuto è stabilito dalla Regione interessata in base a criteri oggettivi e non discriminatori e non può essere superiore all’80% del prezzo medio mensile più basso rilevato nella campagna 2022/2023.
Per attivare la distillazione di crisi devono ricorrere una o più delle seguenti condizioni:
a) un aumento delle scorte a livello di produzione risultante dalle giacenze registrate al 31 maggio 2023, rispetto alla media delle giacenze registrate nel medesimo periodo nel corso delle ultime cinque campagne, escludendo il valore più alto e quello più basso;
b) una diminuzione del prezzo medio di mercato nella campagna 2022/2023 rispetto alla media delle ultime tre campagne;
c) una diminuzione delle vendite nella campagna 2022/2023 rispetto alla media delle ultime tre campagne per lo stesso periodo o delle ultime cinque campagne escludendo il valore più alto e quello più basso, a condizione che tale diminuzione non sia dovuta ad un calo della produzione.
Per richiedere l’aiuto, il produttore presenta ad Agea OP, con modalità telematica, entro il 10 agosto 2023 il Contratto di distillazione non trasferibile.
Ogni produttore stipula al massimo due contratti di distillazione per i volumi di vino giacenti in cantina. A garanzia del corretto conferimento del vino da avviare alla distillazione il produttore dovrà presentare apposita garanzia fidejussoria. Il Contratto prevede l’impegno del distillatore di trasformare il vino in alcool, avente almeno la gradazione di 92°, entro il 15 ottobre 2023.
Entro il 28 agosto 2023, Agea OP comunica ai richiedenti, tramite pubblicazione sul sito istituzionale www.agea.gov.it, i contratti approvati.
Le operazioni di consegna del vino in distilleria devono essere effettuate entro il 30 settembre 2023.
Successivamente l’avvenuta consegna del vino in distilleria entro i termini di cui al precedente comma 3, il beneficiario presenta, entro e non oltre il 2 ottobre 2023, la domanda di pagamento, in via telematica, contenente almeno la seguente documentazione:
– Prova della denaturazione del vino secondo le modalità previste;
– Riepilogo delle consegne di vino effettuate con indicazione:
a) Della quantità e del titolo alcolometrico volumico;
b) Del numero del documento di accompagnamento utilizzato per il trasporto in distilleria del vino;
– Il certificato di analisi dei vini introdotti in distillazione dal quale risulti il titolo alcolometrico e la presenza del denaturante, rilasciato da un laboratorio iscritto nella lista dei laboratori autorizzati in conformità alla normativa comunitaria;
– La dichiarazione vidimata dall’Ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane indicante i volumi di vino presi in carico sui registri dei distillatori;
[1] Definizione di Produttore secondo decreto ministeriale: ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione, che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono, nella piena disponibilità, il vino.