Come ogni anno, in ottemperanza delle disposizioni contenute nel Testo Unico della Vite e del Vino, il MASAF decreta sulle fermentazioni e le rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a Denominazione di origine ed Indicazione geografica e per particolari vini, compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica.
Pertanto, il Ministero ha diffuso lo schema di Decreto ministeriale relativo alle fermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale, che dovrà essere approvato in Conferenza Stato-Regioni.
Di seguito, il riepilogo del decreto.
- Per i vini a Denominazione di origine e ad Indicazioni geografica che prevedono nei propri disciplinari di produzione le menzioni tradizionali: Passito, Vin Santo nelle sue diverse declinazioni, Vendemmia tardiva e menzioni similari, ovvero per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature, nonché, per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrapressione superiore ad 1 bar, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2024.
- Per il vino a denominazione di origine Colli di Conegliano “Torchiato di Fregona” le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite entro il 31 agosto 2024.
- Per i vini senza Denominazione di origine o Indicazioni geografica, quali: vini ottenuti da uve appassite, vini per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati o in altre tipologie di recipienti riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2024