Considerando la grave indisponibilità del cloruro di litio sul mercato, il Ministero dell’Agricoltura ha modificato alcune disposizioni nazionali (decreto 25 settembre 2017) per consentire la denaturazione dei vini che hanno subìto fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica, anche mediante l’aggiunta di cloruro di sodio, in alternativa al cloruro di litio, ove non diversamente previsto dalla legge.
In particolare, il decreto dipartimentale 27 febbraio 2023 definisce i casi e le modalità con i quali si procede alla denaturazione.
Infine, vi informiamo che il MASAF, mediante apposita circolare, ha chiarito gli aspetti seguenti:
a) I metodi d’analisi da utilizzare al fine della determinazione dei limiti di cloruro di sodio nei prodotti denaturati sono i metodi OIV MA-AS322-03A (spettrofotometria aa) e OIV MA-AS322-03B (fotometria di fiamma).
b) L’indicazione nei documenti di accompagnamento cartacei (bolletta di consegna; MVV) della tipologia di denaturante è obbligatoria.
Per quanto riguarda i documenti di accompagnamento elettronici MVV-E, il “Codice delle operazioni vitivinicole” è obbligatorio per i prodotti sfusi ed è riportato nella “casella 17.2.1a” con il codice “GG” relativo alla “Denaturazione con cloruro di sodio” e il codice “HH” relativo alla “Denaturazione con litiocloruro”.
c) Il limite previsto per l’uso del cloruro di sodio è già fissato nell’Allegato al punto 10.2 e deve essere presente nel prodotto denaturato nella misura compresa tra i 50 e 70 grammi per ogni 100 litri di prodotto.
chiarimenti modifica decreto denaturazioneMASAF_2023_0106913_schemamodificaDM_11294_del_25_9_2017_denaturazionerev30012023 (2)
MASAF_2023_0126999_ModificaAllegato_1_Decreto_Dipartimentale_denaturazione