Il Ministero del Lavoro, con il Decreto del 15 dicembre 2020, ha definito le modalità di accesso alla CIGS per crisi in relazione all’evento COVID-19 considerando che la crisi aziendale, di cui all’art. 21, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 148/2015, per evento improvviso ed imprevisto collegata all’attuale scenario epidemiologico presenta connotati eccezionali da cui può derivare l’impossibilità o estrema difficoltà di predisporre piani di risanamento per i quali mancherebbero i presupposti di concreta realizzazione.
Conseguentemente, allo stato, il superamento della situazione di crisi delle imprese non appare gestibile, anche in via di programmazione, dovendosi attendere il superamento dell’attuale situazione emergenziale che coinvolge non solo il mercato nazionale, ma anche quello internazionale.
Alla luce di tali considarazioni il Ministero ha previsto la possibilità, per l’anno 2020 e comunque fino al termine dell’emergenza epidemiologica, di presentare l’istanza di CIGS per crisi conseguente all’evento improvviso ed imprevisto della pandemia da COVID-19 anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c), art. 2, D.M. n. 94033/2016, ferma restando la salvaguardia occupazionale.
Il Decreto in commento prevede, inoltre, la possibilità di autorizzare sospensioni dal lavoro anche in deroga ai limiti di cui all’art. 22, c. 4, D.Lgs. n. 148/2015 limitatamente ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all’attività produttiva. Pertanto l’autorizzazione potrà riguardare sospensioni di orario oltre il limite dell’80% delle ore lavorabili in ciascuna unità produttiva.
Ministero del Lavoro – modalità di accesso alla CIGS per crisi in relazione all’evento COVID19
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