Con decreto legislativo, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono stati recepiti nell’ordinamento tributario italiano gli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.
Le norme UE sono parte del c.d. pacchetto “e-commerce” e mirano a semplificare gli oneri Iva connessi alla fornitura intra-UE per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero.
Le nuove regole avrebbero dovuto trovare applicazione dal 1° gennaio 2021; tuttavia, in risposta alla pandemia da COVID-19, entreranno in vigore a decorrere dalle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021.
La disciplina riguarda le definizioni e le regole di territorialità relative alle seguenti fattispecie:
1) vendite a distanza intracomunitarie di beni (infra paragrafo 1);
2) forniture di servizi a persone che non sono soggetti passivi IVA, da parte di operatori economici UE e non UE (infra paragrafo 2).
3) vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi di modico valore (infra paragrafo 3);
4) cessioni di beni facilitate tramite l’uso di piattaforme elettroniche (infra paragrafo 4).
Tra le novità più rilevanti, ai fini dell’identificazione del luogo di tassazione delle vendite a distanza (territorialità), viene evidenziata:
l’eliminazione delle attuali soglie di esonero Iva previste dai singoli Stati membri di destinazione dei beni2;
la previsione di un’unica soglia di euro 10.000 per tutti i Paesi UE, al superamento della quale le cessioni in questione sono rilevanti ai fini IVA nello Stato in cui i beni sono spediti o trasportati (Stato/Paese di consumo).3
Le nuove disposizioni mirano ad estendere, al superamento di detta soglia, l’applicazione del regime speciale Iva MOSS (Mini One Shop Stop)4- attualmente previsto (in via opzionale) per i soggetti che prestano servizi di “telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici” (TTE) o anche “telecomunicazione, radiotelevisione ed elettronica” (TBE) a privati consumatori UE (c.d. “commercio elettronico diretto”), a tutte le cessioni e prestazioni al consumatore finale UE (B2C) e che per tale ragione viene ridenominato “OSS” (One Stop Shop).
Obblighi in materia di IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni
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