Con la circolare n. 57 del 12 aprile 2021, l’INPS ha fornito le modalità operative per usufruire dell’esonero contributivo straordinario previsto dall’articolo 222 del DL Rilancio e rivolto anche ai datori di lavoro delle imprese vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20.
In particolare, è stato precisato che, per accedere al beneficio, i datori di lavoro dovevano presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della circolare (termine di presentazione delle istanze 12 maggio 2021) utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” .
Per dare attuazione al comma 2-bis dell’articolo 19 del decreto-legge n. 41/2021, il modulo per la presentazione delle istanze è stato semplificato consentendo al richiedente di dichiarare di non avere superato i limiti individuali fissati dall’Unione Europea.
Pertanto, con circolare n. 130 del 31 agosto 2021, l’INPS ha rilasciato il nuovo modulo per l’accesso all’esonero contributivo e indicato un nuovo termine per la presentazione delle domande.
Il nuovo modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” per la presentazione delle domande è ora disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (INPS – Dettaglio Prestazione: Portale delle Agevolazioni -ex DiResCo-) e le domande di esonero possono essere presentate entro il 30 settembre 2021.
Le domande presentate utilizzando il modulo preesistente sono comunque utili per accedere al beneficio e, pertanto, non sarà necessario presentare una nuova istanza.
Nel caso in cui il richiedente intenda modificare l’importo richiesto nella domanda presentata in precedenza, è possibile annullare l’istanza già inviata, mediante la funzione di “Rinuncia alla sgravio” e presentare una nuova domanda.
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