Il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore l’obbligo dell’indicazione in etichetta dell’FBO nel Regno Unito.
In particolare, la norma prevede l’obbligo di indicare in etichetta, per i prodotti vitivinicoli, il nome e l’indirizzo di un’azienda (FBO o OSA) che abbia sede nel Regno Unito, oppure, quelli dell’importatore laddove l’OSA non abbia una sede fisica nel Regno Unito.
In caso si indichi il nome e l’indirizzo dell’importatore, non sarà necessario utilizzare la dicitura “importatore” o “importato da”.
Inoltre, si ricorda che per FBO (Food Business Operator) si intende chiunque venda, conservi, maneggi, prepari o distribuisca food. L’FBO deve avere sede in UK e essere registrato presso le autorità locali.
Nel mese di dicembre, DEFRA ha pubblicato un documento di linee guida relativo all’applicabilità delle nuove disposizioni.
In esse sono contenuti i prodotti vitivinicoli esclusi dall’obbligo di indicazione dell’FBO.
Le linee guida affermano che non è necessario procedere a ri-etichettare nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2023, il prodotto vitivinicolo:
- è stato già etichettato e si trova in fase di invecchiamento (affinamento in bottiglia);
- è stato già immesso all’interno della catena di distribuzione;
- è stato già immesso nel mercato.
Recentemente, UIV ha ricevuto un documento di Q&A del DEFRA con ulteriori chiarimenti sull’applicabilità e la portata delle nuove disposizioni:
- D: Come posso dimostrare che un vino è in fase di affinamento al 31 dicembre 2023?
A titolo di esempio: Poiché ci sono vini i cui disciplinari prevedono l’obbligo di affinamento in bottiglia prima di essere commercializzati, se un esportatore italiano detiene un vino già etichettato al 31.12.2023 e viene importato nel Regno Unito nell’aprile 2024 per essere venduto, la bottiglia deve essere ri-etichettata?
R: No, la bottiglia non deve essere ri-etichettata. All’azienda vinicola/cantina/importatore potrebbe essere chiesto di confermare il processo di imbottigliamento e invecchiamento delle bottiglie già etichettate dall’organismo di controllo competente, la Food Standards Agency (FSA).
- D: Se una bottiglia di vino è in fase di affinamento in bottiglia in Italia entro il dicembre 2023, al momento dell’importazione e dello sdoganamento nel Regno Unito deve essere ri-etichettata secondo i nuovi requisiti di etichettatura britannici?
R: No, se è già stata etichettata entro il 31 dicembre 2023 non dovrà essere ri-etichettata anche se quel vino (in bottiglia) non è ancora stato immesso sul mercato.
Si evidenzia che i funzionari britannici preposti all’applicazione della normativa hanno dichiarato di essere disposti a concedere una certa flessibilità ai produttori/imbottigliatori per utilizzare le scorte di etichette esistenti al fine di evitare sprechi. Tuttavia, le autorità competenti chiariscono che i prodotti, non ancora etichettati il 1° gennaio 2024, devono essere conformi alle nuove disposizioni in materia di etichettatura.
- D: Come posso definire e dimostrare quando un vino è già nella catena di distribuzione? Cioè, da quale momento in poi una bottiglia di vino è considerata presente in essa?
R: Qualsiasi vino finito è considerato presente nella catena di distribuzione prima della sua immissione sul mercato.
Tuttavia, le misure transitorie si applicano generalmente solo ai vini che si trovano nella catena di distribuzione, imbottigliati ed etichettati al 31 dicembre 2023.
- D: È necessario che i prodotti siano già presenti nel Regno Unito il 1° gennaio 2024 o l’accordo di compravendita si applica anche se le merci non sono ancora state sdoganate nel Regno Unito?
R: L’accordo di compravendita si applica anche alle merci che non sono ancora immesse nel mercato britannico, ma che potrebbero essere immesse in un secondo momento.
Infine, vi sono ulteriori informazioni sulle nuove disposizioni:
- Per indirizzo FBO si può indicare solo il codice postale in caso in cui corrisponda ad un unico edifico ed un unico appartamento. In caso contrario, è necessario inserire l’indirizzo completo
- L’uso di stickers è ammesso.